## 163.115

### Regolamento

### della Commissione cantonale per la protezione dei dati

(del 16 dicembre 2008)

## LA COMMISSIONE CANTONALE

## PER LA PROTEZIONE DEI DATI

richiamato l’art. 22 del R sulla protezione dei dati personali,

### pronuncia:

1. È adottato il seguente regolamento concernente l’organizzazione, il funzionamento e la procedura:

### Art. 1 {#art_1}
La Commissione è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; il Gran Consiglio ne conferma la nomina (art. 31 cpv. 1 LPDP).

La Commissione è indipendente; essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato che ne assume la presidenza (art. 31 cpv. 2 LPDP).

La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge (art. 31 cpv. 3 LPDP).

### Art. 2 {#art_2}
Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal diritto superiore (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP).

La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora i dati o come denuncia contro quest’ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP).

### Art. 3 {#art_3}
Prima di entrare nel merito di una denuncia o di un ricorso la Commissione esamina d’ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm).

In particolare, la Commissione non è competente se la denuncia rispettivamente il ricorso sono proponibili ad altra autorità o altro tribunale, secondo una legge speciale. La Commissione non è competente se la domanda è già stata giudicata (art. 31a cpv. 3 LPDP).

Se si ritiene incompetente, la Commissione emana una formale decisione d’inammissibilità e, una volta cresciuta in giudicato, trasmette gli atti all’autorità competente e ne dà comunicazione al denunciante o ricorrente (art. 6 LPAmm).

### Art. 4 {#art_4}
Il Presidente può, d’ufficio o su istanza di parte, adottare le opportune misure provvisionali (art. 37 LPAmm).

### Art. 5 {#art_5}
L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del Presidente o del giudice delegato.

Alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio.

Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti alla Commissione viene tenuto un verbale (art. 25 cpv. 2 LPAmm).

### Art. 6 {#art_6}
La Commissione accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

### Art. 7 {#art_7}
La Commissione delibera di regola nella composizione di tre membri e giudica nella composizione di cinque membri se un membro o la particolarità della questione sottoposta a giudizio lo richiedono.

In caso di ricusa o di astensione di un membro la Commissione giudica in ogni caso nella composizione di tre membri.

La Commissione delibera oralmente se un membro lo chiede o non vi è unanimità. Negli altri casi, giudica mediante circolazione degli atti.

Il denunciante/ ricorrente ha il diritto di chiedere una seduta pubblica in applicazione dell’art. 6 CEDU.

### Art. 8 {#art_8}
La sentenza dev’essere motivata.

La sentenza è intimata al denunciante/ ricorrente, all’organo che elabora i dati, all’Incaricato cantonale della protezione dei dati, al Consiglio di Stato.

### Art. 9 {#art_9}
Contro la sentenza della Commissione può essere interposto ricorso al TRAM entro 30 giorni, secondo le modalità descritte agli art. 68, 69 e 70 LPAmm.

### Art. 10 {#art_10}
Per la tassa di giustizia fa stato l’art. 47 LPAmm e per le indennità ripetibili l’art. 49 LPAmm.

### Art. 11 {#art_11}
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 2008, 714.

Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105.

Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU 2008, 714.