## 572.100

### Legge

### di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

(del 10 novembre 2010)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– richiamata la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (in seguito: LEspl) e l’Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (in seguito: OEspl);

– visto il messaggio 12 maggio 2009 n. 6218 del Consiglio di Stato;

– visto il rapporto 13 ottobre 2010 n. 6218R della Commissione della legislazione;

### decreta:

#### Scopo e oggetto della legge

### Art. 1 {#art_1}
La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

#### Autorità competente

### Art. 2 {#art_2}
Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare:

a) esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici e adotta i relativi provvedimenti;

b) rilascia le autorizzazioni di vendita e i permessi d’acquisto di esplosivi e pezzi pirotecnici;

c) rilascia le autorizzazioni eccezionali per l’impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o manifestazioni analoghe e per l’uso di fuochi d’artificio con notevole pericolosità potenziale;

d) rilascia l’attestato per l’ammissione ai corsi e agli esami;

e) emana disposizioni concernenti il deposito di fuochi d’artificio nei punti di vendita;

f) revoca o ritira le autorizzazioni rispettivamente i permessi;

g) riscuote le tasse previste dalla legge federale e dalla presente legge;

h) designa il dipartimento competente;

i) può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di fuochi d’artificio.

#### Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio

### Art. 3 {#art_3}

Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al 1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.

Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.

#### Depositi di esplosivi

### Art. 4 {#art_4}
Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.

#### Tasse

### Art. 5 {#art_5}
Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.

#### Sanzioni

### Art. 6 {#art_6}

I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.

Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

#### Autorità di ricorso

### Art. 7 {#art_7}

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

#### Abrogazione

### Art. 8 {#art_8}
È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

#### Entrata in vigore

### Art. 9 {#art_9}
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicata nel BU 2010, 611.

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.