## 835.150

### Decreto esecutivo

### concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò

### per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità

(dell’11 luglio 1990)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni alla natura del 5 febbraio 1996, segnatamente gli art. 3 e 4;

- la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991;

- la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);

- la legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 e l’ordinanza sugli esplosivi del 26 marzo 1980, segnatamente l’art. 32;

- la legge di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981, segnatamente l’art. 5;

- il decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all’aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987, segnatamente l’art. 2 cpv. 2;

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere provocati dall’uso di fuochi d’artificio e dall’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità.

#### Divieto

#### a) Principio

### Art. 2 {#art_2}

Il divieto di accendere fuochi all’aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all’uso di fuochi d’artificio e all’accensione di falò a scopi commemorativi.

#### b) Eccezioni

In deroga al principio i Municipi possono autorizzare eccezionalmente, e sotto la loro responsabilità, l’uso di fuochi d’artificio e l’accensione di falò a scopi commemorativi.

Essi ne informano tempestivamente il Dipartimento dell’ambiente. In casi particolari e per preminenti motivi di sicurezza, il Dipartimento può annullare l’autorizzazione eccezionale concessa dal Municipio.

#### Servizio di sorveglianza

### Art. 3 {#art_3}
Il Municipio che autorizza l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò, deve predisporre un servizio di sorveglianza adeguato.

#### Responsabilità del Municipio

### Art. 4 {#art_4}
La responsabilità del Municipio in caso d’incendio di boschi provocato da fuochi d’artificio o falò autorizzati in via d’eccezione ai sensi dell’art. 2 lett. b è retta dall’art. 17 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.

#### Penalità

### Art. 5 {#art_5}

Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi commemorativi è punito con una multa fino a 10'000 franchi.

La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

#### Rapporti al Dipartimento dell’ambiente

### Art. 6 {#art_6}
Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell’ambiente in caso di uso di fuochi d’artificio e di accensione di falò non autorizzati.

#### Entrata in vigore

### Art. 7 {#art_7}
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1990, 245.

Ingresso modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351; precedente modifica: BU 1997, 111.

Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.

Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351.

Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111.

Adesso Dipartimento del territorio.

Adesso Dipartimento del territorio.

Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.