## 484.150

### Ordinanza

### per la protezione delle Bolle di Magadino

(del 30 marzo 1979)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940, in particolare gli art. 1, 2, 7 e 8;

- il Regolamento di applicazione del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22 gennaio 1974, art. 2 lett. e);

- la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966, in particolare gli art. 1, 18 e 21;

- l’Ordinanza d’esecuzione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 27 dicembre 1966, art. 25;

- il Decreto federale del 17 marzo 1972 su alcuni provvedimenti urgenti nell’ambito della pianificazione del territorio, art. 12 cpv. 2;

### decreta:

#### Definizione

### Art. 1 {#art_1}

Il comprensorio delle Bolle di Magadino in territorio di Gordola, Locarno, Magadino e Tenero soggiace alle norme di polizia della presente ordinanza, a salvaguardia dei suoi valori ambientali, naturalistici e scientifici.

I confini del comprensorio delle Bolle di Magadino sono indicati nel piano che è parte integrante della presente ordinanza.

Il comprensorio è suddiviso in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C ed è inoltre segnalato nel terreno mediante affissi.

La seguente ordinanza e il relativo piano possono essere consultati presso le cancellerie dei Comuni interessati e il Dipartimento del territorio.

#### Divieti

### Art. 2 {#art_2}
Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere l’integrità della flora, della fauna e dei biotopi o alterare il paesaggio. Sono in particolare vietati:

a) le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale;

b) la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano imposti dalle vigenti leggi;

c) le escavazioni, i riporti e i depositi di qualsiasi genere di materiale, come pure i lavori di drenaggio e di bonifica dei terreni idrofitici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l’escavazione di materiale dai corsi d’acqua e dalla corona protetta del lago;

d) il traffico motorizzato nella zona A, riservati i bisogni della coltivazione agricola e forestale, della manutenzione e della gestione degli impianti militari esistenti e del territorio protetto in genere;

e) la circolazione pedonale nella zona A, all’infuori dei percorsi marcati sul terreno e di quelli inerenti all’esercizio agricolo e forestale;

f) nelle zone A e B, il bagno, la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino ad una distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di 50 m dalle sponde; è in ogni caso vietato l’approdo. La navigazione lungo il litorale di Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento del territorio;

g) il campeggio, il parcheggio di roulottes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali esiste un’autorizzazione cantonale;

h) nelle zone A e B, il cogliere, lo sradicare e il danneggiare piante di ogni genere all’infuori dell’utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi;

i) l’uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla riva di Magadino e dalla Traversa della Peppa fino al punto 194.8 della carta nazionale 1:25 000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai canneti;

l) il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C;

m) il lasciare i cani in libertà;

n) l’introduzione di nuove specie di vegetali e animali estranee al comprensorio, riservate le necessità agricole;

o) l’accensione di fuochi all’aperto;

p) le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona.

#### Pesca con reti da posta e tramagli

### Art. 3 {#art_3}

La pesca con barche a remi e a 20 metri dai canneti è ammessa per i pescatori in possesso di patente delle categorie 1 e 2 per reti da posta e tramagli.

Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italo-svizzere.

È vietato l’uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune.

#### Agricoltura

### Art. 4 {#art_4}

Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici.

La coltivazione agricola è regolata dalle disposizioni emanate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione agricoltura, d’intesa con il Dipartimento del territorio e tenuto conto delle finalità prottetive della presente ordinanza.

In particolare l’impiego di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti è concordato annualmente dagli agricoltori con l’Ufficio di consulenza agricola.

#### Manutenzione dei terreni e dei canali

### Art. 5 {#art_5}

Nei limiti della presente ordinanza la buona manutenzione dei terreni e dei canali spetta ai proprietari o agli affittuari.

I lischedi devono essere tagliati una volta all’anno, previa informazione del Dipartimento del territorio, nel periodo dal 15 settembre al 1° dicembre e la lettiera deve essere raccolta e asportata.

I proprietari o gli affittuari che non potessero provvedere direttamente al taglio dei lischedi sono tenuti a darne comunicazione entro il 1° settembre al Dipartimento del territorio.

Il Dipartimento del territorio si riserva ogni altro intervento necessario per la conservazione di particolari biotopi. I proprietari o gli affittuari verranno preventivamente informati.

#### Deroghe

#### a) del Dipartimento

### Art. 6 {#art_6}
Tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza, il Dipartimento del territorio può rilasciare permessi speciali per le attività seguenti:

a) costruzioni e ricostruzioni ritenuto che sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato preminente sull’interesse della protezione;

b) taglio di alberi ed arbusti, compresi i boschi di golena;

c) livellamento di terreni agricoli;

d) uso del fuoco a scopo di manutenzione dei terreni;

e) modifica dei comprensori soggetti a utilizzazione agricola o forestale;

f) circolazione pedonale in zona A, a scopo scientifico e didattico, all’infuori dei percorsi segnalati;

g) navigazione nei canali con barche a remi;

h) caccia selettiva e cattura di animali dannosi all’agricoltura.

#### b) del Consiglio di Stato

### Art. 7 {#art_7}

Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, quando interessi pubblici, manifestamente prevalenti, lo esigono.

Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento del territorio.

#### Commissione consultiva

### Art. 8 {#art_8}

Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche rappresentate le associazioni interessate.

Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all’art. 7 della presente ordinanza, di collaborare con il Dipartimento del territorio e di proporre misure adeguate al conseguimento delle finalità dell’ordinanza.

La vigilanza compete al Dipartimento del territorio che può avvalersi della collaborazione dei servizi cantonali interessati.

#### Ricorsi

### Art. 9 {#art_9}
Contro le decisioni del Dipartimento emanate in virtù della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### Infrazioni e provvedimenti coattivi

### Art. 10 {#art_10}

In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza il Dipartimento del territorio può chiedere il ripristino dello stato anteriore e il risarcimento del danno cagionato.

In caso di inadempienza entro il termine prescritto il Dipartimento del territorio, previa diffida, è autorizzato a far eseguire i provvedimenti necessari a spese del responsabile.

#### Penalità

### Art. 11 {#art_11}

Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù della medesima sono punite conformemente all’art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.

Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali.

#### Provvedimenti transitori

### Art. 12 {#art_12}
Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della situazione anteriore.

#### Entrata in vigore

### Art. 13 {#art_13}
La presente ordinanza abroga l’ordinanza 28 maggio 1974 ed entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Pubblicato nel BU 1979, 125.

Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Lett. modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Frase modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.

Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Cpv. modificato dall’O 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 354.

Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.

Entrata in vigore: 12 giugno 1979 - BU 1979, 125.