## 843.200

### Legge

### concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino

(del 15 dicembre 2009)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare 18 settembre 2007 presentata nella forma elaborata da Luciano Canal e cofirmatari per la modifica del decreto legislativo concernente i giorni festivi del Cantone del 10 luglio 1934 (cui fa riferimento l’art. 25 della legge cantonale sul lavoro);

- visto il messaggio 25 agosto 2009 n. 6255 del Consiglio di Stato,

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}
Oltre alle domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti:

1. Capo d’anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.

### Art. 2 {#art_2}
È abrogato il decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934.

### Art. 3 {#art_3}
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicata nel BU 2010, 46.

Entrata in vigore: 9 febbraio 2010.