## 161.110

### Regolamento

### sulle pubblicazioni ufficiali

### (RPU)

(del 15 aprile 2015)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU),

### decreta:

#### Oggetto

### Art. 1 {#art_1}
Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.

#### Raccolta delle leggi

#### a) contenuto (art. 4 LPU)

### Art. 2 {#art_2}

La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.

La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.

#### b) correzioni formali (art. 5 LPU)

### Art. 3 {#art_3}
Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.

#### Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)

### Art. 4 {#art_4}
Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.

#### Protezione dei dati (art. 12 LPU)

### Art. 5 {#art_5}

La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.

In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.

Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.

#### Sicurezza dei dati

### Art. 6 {#art_6}
Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.

#### Abrogazione

### Art. 7 {#art_7}
Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.

#### Entrata in vigore

### Art. 8 {#art_8}
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015.

Pubblicato nel BU 2015, 140.

Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334.

Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.