## 641.200

### Decreto legislativo

### concernente il riparto intercomunale delle imposte alla fonte

### e delle imposte delle aziende relative ai lavori per

### la trasversale alpina

(del 14 marzo 1994)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 6 luglio 1993 n. 4128 del Consiglio di Stato e il rapporto 9 febbraio 1994 n. 4128 R della Commissione speciale in materia tributaria,

### decreta:

#### Riparto delle imposte alla fonte

### Art. 1 {#art_1}
In deroga ai disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte alla fonte a carico dei lavoratori che operano sui cantieri della trasversale alpina avviene secondo i seguenti criteri:

a) stagionali e dimoranti:

il 75% al comune di dimora. Il restante 25% ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile;

b) frontalieri:

ai comuni sulla cui giurisdizione avvengono i lavori, secondo una chiave di riparto che tiene conto della lunghezza del tracciato, con una ponderazione tripla per i tratti a cielo aperto lungo una zona non edificabile e quintupla lungo una zona edificabile.

#### Riparto delle imposte delle aziende

### Art. 2 {#art_2}
A complemento dei disposti della Legge tributaria, il riparto intercomunale delle imposte delle imprese che partecipano ai lavori di costruzione della trasversale alpina tiene conto del criterio di cui all’art. 1 lett. B).

### Art. 3 {#art_3}
…

#### Norma finale

### Art. 4 {#art_4}
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

La data di entrata in vigore e quella di decadenza del decreto legislativo sono stabiliti dal Consiglio di Stato.

Pubblicato nel BU 1994, 141.

Art. abrogato dal DL 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 534.

Entrata in vigore: 1° gennaio 1995 - BU 1994, 141.