## 142.100

### Legge

### di applicazione alla legge federale sui documenti di identità

### dei cittadini svizzeri

(del 16 dicembre 2002)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 24 settembre 2002 n. 5305 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 27 novembre 2002 n. 5305 R della Commissione della legislazione,

### decreta:

#### Campo di applicazione

### Art. 1 {#art_1}
La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri.

#### Autorità competente

### Art. 2 {#art_2}
Il Consiglio di Stato:

a) designa il Dipartimento competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti i documenti d’identità;

b) emana le disposizioni di esecuzione necessarie all’applicazione della presente legge e delle normative federali;

c) disciplina le competenze dei Comuni, nonché la trasmissione dei dati tra l’autorità cantonale e quelle comunali;

d) determina i riparti delle tasse con i Comuni, in conformità con le raccomandazioni federali.

#### Accordo intercantonale

### Art. 3 {#art_3}
Il Consiglio di Stato può concludere con il Governo del Canton Grigioni una convenzione avente per scopo il rilascio dei documenti d’identità ai propri cittadini.

#### Rimedi di diritto

### Art. 4 {#art_4}

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

#### Entrata in vigore

### Art. 5 {#art_5}
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Pubblicata nel BU 2003, 57.

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 470.