## 175.110

### Regolamento

### concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica

(del 28 febbraio 2018)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste

– la legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009 (LStaC),

– la legge delle biblioteche dell’11 marzo 1991 ed il relativo regolamento del 19 maggio 1993,

– la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928,

### decreta:

#### Campo di applicazione

### Art. 1 {#art_1}
Il presente regolamento disciplina le tasse per le prestazioni statistiche dell’Ufficio di statistica (in seguito Ufficio), che comprendono:

a) la fornitura di risultati e fondamenti statistici sotto forma di pubblicazioni su supporto cartaceo;

b) l’elaborazione di risultati statistici secondo esigenze particolari e/o articolate;

c) la realizzazione di analisi speciali e ricerche;

d) le perizie e le prestazioni di consulenza approfondita.

#### Tasse

### Art. 2 {#art_2}

Le prestazioni elencate nell’art. 1 sono soggette alle seguenti tasse:

a) pubblicazioni: i prezzi sono stabiliti dall’Ufficio e sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio;

b) prestazioni di natura bibliotecaria: le tasse sono stabilite dal Sistema bibliotecario ticinese;

c) lavori di ricerca, elaborazione, analisi e consulenza approfondita: le tasse sono calcolate su base oraria secondo i seguenti parametri:

– personale amministrativo: fr. 55.-

– personale scientifico: fr. 100.-

Se la tassa per una prestazione è dovuta da più persone, queste rispondono solidalmente.

#### Spese

### Art. 3 {#art_3}
Sono considerate spese i costi addizionali occorsi per le prestazioni statistiche di cui all’art. 1 secondo i seguenti criteri:

a) per fotocopie e tabulati le spese sono di 0.20 franchi per pagina A4 e di 0.30 franchi per pagina A3. Se le fotocopie o le stampe sono realizzate dal personale dell’Ufficio, a questi va aggiunto il tempo di lavoro ai sensi dell’art. 2 lett. c).

b) per le spese di recapito fanno stato le tariffe applicate dalla Posta svizzera. Per le spese di telecomunicazione fanno stato le tariffe applicate da Swisscom.

#### Incasso, fatturazione e preventivo

### Art. 4 {#art_4}

L’Ufficio può procedere all’incasso immediato degli importi relativi ai servizi prestati.

In caso di fatturazione l’Ufficio preleva un importo minimo di 10 franchi.

L’Ufficio informa anticipatamente il richiedente a proposito del costo di ogni prestazione statistica, allestendo un preventivo delle tasse e delle spese.

In casi giustificati l’Ufficio può esigere un adeguato anticipo.

#### Esenzione e riduzione delle tasse e spese

### Art. 5 {#art_5}
Sono concesse esenzioni o riduzioni delle tasse e delle spese a singoli utenti o a gruppi di utenti secondo quanto stabilito nell’allegato.

#### Citazione della fonte

### Art. 6 {#art_6}
Il destinatario dei dati statistici è tenuto a menzionare la fonte al momento della loro utilizzazione.

#### Abrogazione

### Art. 7 {#art_7}
Il decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni dell’Ufficio di statistica del 1° aprile 1998 è abrogato.

#### Entrata in vigore

### Art. 8 {#art_8}
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente

Pubblicato nel BU 2018, 85.

### Allegato

### Esenzione e riduzione dalle tasse e dalle spese

1. Consultazione presso il Centro di informazione e documentazione statistica (CIDS)

La consultazione delle raccolte documentarie del CIDS è gratuita.

2. Tempo di lavoro esente da pagamento

Sono esenti da pagamento quelle prestazioni di servizio di cui all’art. 1 del presente regolamento che richiedono un tempo di lavoro inferiore a 15 minuti.

3. Gratuità delle prestazioni di servizio a scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica

L’Ufficio può distribuire in forma gratuita degli esemplari delle proprie pubblicazioni su supporto cartaceo a scopo promozionale, quale scambio con altri fornitori di pubblicazioni (per esempio uffici di statistica) o quale compenso simbolico per alcune categorie di utenti o collaboratori (per esempio autori di articoli e fornitori di dati).

L’Ufficio può rinunciare alla riscossione delle tasse per le prestazioni di servizio soggette a pagamento se vi è uno scopo promozionale o di diffusione della cultura statistica (p.es. partecipazione a presentazioni o eventi), oppure quale scambio di prestazioni con altri fornitori e enti.

4. Riduzioni ed esenzioni per gruppi di utenti

| Percentuale di riduzione sulle tasse da riscuotere | ### Tipo di prestazione | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppi di utenti | Pubblicazioni su carta | Elaborazione di risultati statistici | Analisi speciali, ricerche | Perizie e consulenza approfondita |
| Autorità | | | | |
| Cantonali ticinesi | | | | |
| Consiglio di Stato | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gran Consiglio | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Municipi ticinesi | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Federali, di altri cantoni e comuni | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Unità amministrative | | | | |
| Cantonali e comunali ticinesi | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Federali e di altri cantoni e comuni | | | | |
| Uffici di statistica | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Altri | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Altri | | | | |
| Scuole, docenti e allievi di tutti i gradi | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Pensionati e beneficiari di rendita (AVS ecc.) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Organi di informazione e giornalisti | 50 | 100 | 0 | 0 |
| Biblioteche/Centri di documentazione | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Librerie | 25 | 0 | 0 | 0 |

Entrata in vigore: 2 marzo 2018 - BU 2018, 85.