## 946.110

### Regolamento

### sulla metrologia

### (Rmetro)

del 3 agosto 2017 (stato 1° luglio 2024)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr),

### decreta:

#### Autorità competente

### Art. 1 {#art_1}

Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.

Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.

#### Designazione dei verificatori

### Art. 2 {#art_2}

I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.

Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.

#### Circondari di verificazione

### Art. 3 {#art_3}

Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione:

a) 1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Taverne e il Comune di Lamone;

b) 2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Taverne e il Comune di Lamone.

Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.

#### Principio

### Art. 4 {#art_4}

I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni.

L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.

#### Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali

### Art. 5 {#art_5}

Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.

#### Contatori autocisterne

### Art. 6 {#art_6}

Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore.

Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.

Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.

#### Compensi e indennità

### Art. 7 {#art_7}

A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.

I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:

a) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all’anno;

b) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all’anno;

c) per l’ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni.

#### Rapporti

### Art. 8 {#art_8}

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.

Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).

#### Devoluzione al Cantone

### Art. 9 {#art_9}
Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

#### Reclamo

### Art. 10 {#art_10}

Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni.

Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.

#### Abrogazione

### Art. 11 {#art_11}
È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).

#### Entrata in vigore

### Art. 12 {#art_12}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2017, 285.

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150.

Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.