## 451.350

### Regolamento

### concernente l’allestimento di un censimento delle abitazioni vuote

(del 4 maggio 2010)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l’Ordinanza federale sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali del 30 giugno 1993;

visto l’art. 5 cpv. 2 della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009,

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}

L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) allestisce ogni anno, in collaborazione con i Comuni, un censimento delle abitazioni vuote - richiesto ai Cantoni e ai Comuni dalla legislazione federale - con lo scopo di disporre di un indicatore sull’evoluzione del mercato dell’alloggio.

A tal fine i proprietari e gli amministratori di immobili sono tenuti a informare l’Ufficio di statistica sul numero e sulle caratteristiche delle abitazioni vuote, come pure sulle caratteristiche dell’edificio e su ogni elemento che interessa il censimento.

### Art. 2 {#art_2}

I proprietari, gli amministratori di immobili e i loro rappresentanti, coinvolti dall’Ufficio di statistica nel censimento delle abitazioni vuote, sottostanno all’obbligo di informazione.

Sono applicabili le norme di procedura e le sanzioni amministrative previste dalla legge sulla statistica cantonale (art. 22 e segg.)

### Art. 3 {#art_3}
I costi per l’allestimento del censimento sono iscritti nel preventivo annuale dell’Ustat.

### Art. 4 {#art_4}
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2010, 171.

Entrata in vigore: 7 maggio 2010 - BU 2010, 171.