## 947.100

### Legge

### di applicazione alla legislazione federale in materia

### di indicazione dei prezzi

(del 3 novembre 2003)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 26 novembre 2002 n. 5331 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 3 settembre 2003 n. 5331 R della Commissione della legislazione,

- visto il rapporto aggiuntivo 15 ottobre 2003 n. 5331 R agg. della Commissione della legislazione,

### decreta:

Capitolo I

### Disposizioni generali

#### Campo d’applicazione

### Art. 1 {#art_1}
La presente legge disciplina l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi.

Capitolo II

### Competenze e collaborazione

#### Autorità di applicazione

#### a) Consiglio di Stato

### Art. 2 {#art_2}
Il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente per l’applicazione della presente legge ed emana il regolamento d’applicazione.

#### b) Municipi

### Art. 3 {#art_3}

I Municipi sono tenuti a collaborare con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative in materia di indicazione dei prezzi.

Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di indicazione dei prezzi.

#### c) Associazioni

### Art. 4 {#art_4}
Le associazioni che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori collaborano nelle segnalazioni delle irregolarità.

Capitolo III

### Informazioni

#### Informazioni dalle autorità

### Art. 5 {#art_5}

Le autorità amministrative cantonali e comunali nonché le autorità giudiziarie, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione delle normative federali in materia di indicazione dei prezzi e della presente legge.

Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di indicazione dei prezzi.

Capitolo IV

### Sanzioni e rimedi di diritto

#### Infrazioni

### Art. 6 {#art_6}

Le infrazioni alla presente legge e al regolamento sono punite con una multa sino a fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.

#### Rimedi di diritto

### Art. 7 {#art_7}

Contro le decisioni amministrative del dipartimento competente è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo V

### Disposizioni transitorie e finali

#### Norma transitoria

### Art. 8 {#art_8}
La presente legge si applica a tutte le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore.

#### Entrata in vigore

### Art. 9 {#art_9}

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2003, 439.

Con DE 30.6.2010, modificato dai R 16.9.2014 e R 7.12.2017, è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi - BU 2010, 225; BU 2014, 455; BU 2017, 440.

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

Entrata in vigore: 1.1.2004 - BU 2003, 440.