## 770.300

### Legge

### d’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale

### (LFun)

(del 9 aprile 2018)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 20 dicembre 2017 n. 7482 del Consiglio di Stato,

### decreta:

#### Competenza

### Art. 1 {#art_1}
Il Consiglio di Stato è competente per l’applicazione del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale del 15 ottobre 1951.

#### Tassa d’autorizzazione

### Art. 2 {#art_2}

Per il rilascio, la modifica, il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio, è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.

#### Spese di controllo

### Art. 3 {#art_3}

Per il collaudo e per i successivi controlli periodici è dovuta una tassa compresa tra un minimo di 50 franchi e un massimo di 5'000 franchi.

L’importo è stabilito dal Consiglio di Stato tramite regolamento a seconda della funzione, della tipologia e della categoria dell’impianto.

#### Tasse di cancelleria

### Art. 4 {#art_4}
Le tasse di cancelleria sono stabilite dal regolamento.

#### Esigibilità

### Art. 5 {#art_5}

Le tasse sono dovute dal proprietario dell’impianto.

Gli enti di interesse pubblico sono esonerati dal pagamento della tassa di cancelleria.

#### Contravvenzioni

### Art. 6 {#art_6}

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, del concordato o del regolamento è punito con la multa sino a 20'000 franchi.

Le contravvenzioni sono perseguite in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

#### Abrogazione

### Art. 7 {#art_7}
La legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applica zione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione del 2 dicembre 2008 è abrogata.

#### Entrata in vigore

### Art. 8 {#art_8}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2018, 253.

Entrata in vigore: 1 luglio 2018 - BU 2018, 253.