## 704.120

### Regolamento

### sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

### (RCRDPP)

(del 30 gennaio 2019)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI),

visti gli articoli 8, 14, 17, 28 dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP),

visti gli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI),

### decreta:

#### Campo d’applicazione

### Art. 1 {#art_1}
Il presente regolamento disciplina il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (di seguito Catasto RDPP) conformemente agli articoli 13 e 14 della legge cantonale sulla geoinformazione del 28 gennaio 2013 (LCGI) e alle norme dell’ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà del 2 settembre 2009 (OCRDPP).

####

#### Contenuto

### Art. 2 {#art_2}
Il Catasto RDPP contiene i geodati di base del diritto cantonale vincolanti per i proprietari ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 della legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 (LGI), contrassegnati come oggetto del Catasto RDPP nell’allegato 2 del regolamento della legge cantonale sulla geoinformazione dell’11 dicembre 2013 (RLCGI).

#### Ufficio cantonale competente

### Art. 3 {#art_3}

L’Ufficio della geomatica è l’organo responsabile del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 dell’OCRDPP.

Esso in particolare:

a) è responsabile dell’infrastruttura del Catasto RDPP;

b) inserisce nel Catasto RDPP i dati forniti dai relativi Servizi;

c) dirige e pianifica il Catasto RDPP;

d) garantisce la disponibilità dei contenuti del Catasto RDPP;

e) garantisce l’accesso centralizzato al Catasto RDPP;

f) rende accessibili i contenuti del Catasto RDPP mediante un servizio di rappresenta zione;

g) allestisce e rilascia estratti autenticati del Catasto RDPP;

h) garantisce lo scambio dei contenuti del Catasto RDPP ai sensi dell’art. 6;

i) emana direttive e vigila sulla loro applicazione;

j) esegue i rimanenti compiti definiti nel presente regolamento non attribuiti ad altri organi o servizi.

#### Servizi competenti

### Art. 4 {#art_4}
I servizi competenti predispongono e trasmettono i contenuti del Catasto RDPP per la loro iscrizione nello stesso, come pure le informazioni supplementari in conformità all’art. 5 OCRDPP ed alle direttive emanate dall’Ufficio cantonale competente.

#### Grado di dettaglio informativo

### Art. 5 {#art_5}

Il servizio specializzato del Cantone di cui all’allegato 2 del RLCGI stabilisce nel modello di dati di cui all’art. 10 del RLCGI e nel relativo modello di rappresentazione di cui all’art. 11 del RLCGI quali geodati di base devono essere approntati e rappresentati nel riferimento planimetrico della misurazione ufficiale.

Esso emana disposizioni minime in merito alla rappresentazione delle prescrizioni legali e delle indicazioni concernenti le basi legali.

#### Procedura d’iscrizione

### Art. 6 {#art_6}

L’Ufficio cantonale competente definisce i dettagli della procedura d’iscri zione nel Catasto RDPP in una specifica direttiva in accordo con i servizi competenti della Confederazione di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sulla geoinformazione del 21 maggio 2008 (OGI), rispettivamente del Cantone e dei Comuni di cui all’allegato 1 e 2 del RLCGI.

Esso in particolare stabilisce:

a) le modalità di annuncio, messa a disposizione e pubblicazione;

b) i termini per la trasmissione e per l’iscrizione;

c) le procedure di verifica;

d) eventuali requisiti qualitativi e tecnici supplementari.

#### Informazioni supplementari

### Art. 7 {#art_7}

Oltre ai contenuti del Catasto RDPP possono essere rappresentati in qualità di informazioni non vincolanti ulteriori geodati di base ai sensi dell’allegato 1 dell’OGI e dell’allegato 2 del RLCGI.

Informazioni sulle modifiche in corso delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà vengono interconnesse con i contenuti del Catasto RDPP. Tali informazioni sono ritenute note.

#### Autenticazione

### Art. 8 {#art_8}

L’Ufficio cantonale competente rilascia estratti cartacei entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Per la valutazione di geodati di base del Catasto RDPP non sono rilasciate autenticazioni a posteriori.

#### Emolumenti

### Art. 9 {#art_9}

L’utilizzo del servizio di rappresentazione ed il relativo allestimento elettronico di estratti del Catasto RDPP sono esenti da ogni emolumento.

L’Ufficio cantonale competente preleva i seguenti emolumenti per l’allestimento di estratti del Catasto RDPP:

a) estratto cartaceo non autenticato: 40 franchi;

b) estratto cartaceo autenticato: 50 franchi.

#### Funzione di organo di pubblicazione ufficiale

### Art. 10 {#art_10}
Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà è attribuita al Catasto RDPP la funzione di organo di pubblicazione ufficiale, qualora le disposizioni della legislazione speciale prevedano il relativo obbligo di pubblicazione ufficiale nel Catasto RDPP.

#### Entrata in vigore e introduzione del CRDPP

### Art. 11 {#art_11}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Pubblicato nel BU 2019, 12.