## 142.110

### Regolamento

### della legge di applicazione alla legge federale sui documenti

### di identità dei cittadini svizzeri

(del 9 febbraio 2010)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri,

### decreta:

#### Autorità competenti

### Art. 1 {#art_1}

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d’identità dei cittadini svizzeri.

Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza.

I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.

#### Istruzioni

### Art. 2 {#art_2}
L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.

#### Ripartizione delle tasse con i centri regionali

#### per i documenti d’identità ordinari

### Art. 3 {#art_3}

Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti importi:

- passaporto ordinario per adulti fr. 59.90

- passaporto ordinario per bambini fr. 21.20

- carta d’identità per adulti fr. 41.60

- carta d’identità per bambini fr. 13.80

In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali trattengono l’importo relativo al passaporto.

#### Obbligo di autocertificazione

### Art. 4 {#art_4}
In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione che attesti tale rapporto.

#### Norma abrogativa

### Art. 5 {#art_5}
È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.

#### Entrata in vigore

### Art. 6 {#art_6}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.

Pubblicato nel BU 2010, 56.

Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU 2011, 74.