## 720.310

### Regolamento

### delle Isole di Brissago

del 3 giugno 2020 (stato 3 maggio 2024)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

– l’art. 3 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986;

– il decreto legislativo concernente la ratifica delle convenzioni per l’acquisizione di quote di comproprietà delle Isole di Brissago e la fusione per assorbimento dell’Amministrazione Isole di Brissago del 18 settembre 2019,

### decreta:

Capitolo primo

### Disposizioni generali

#### Scopo e oggetto

### Art. 1 {#art_1}

Il presente regolamento definisce l’organizzazione amministrativa delle Isole di Brissago e disciplina la loro gestione e valorizzazione secondo un indirizzo sostenibile dal profilo ambientale e sociale, commisurato alle risorse finanziarie a disposizione.

Le Isole di Brissago sono costituite dall’Isola di San Pancrazio (Isola grande) e dall’Isola dei Conigli (Isolino), situate sul territorio del comune di Brissago.

Le aree naturali o ricreate artificialmente e la flora presenti sulle isole costituiscono il Giardino botanico delle Isole di Brissago.

#### Organi

### Art. 2 {#art_2}
La gestione e la valorizzazione delle isole compete al Dipartimento del territorio, che si avvale:

a) della Divisione dell’ambiente;

b) di un’unità amministrativa in seno alla Divisione dell’ambiente, denominata «Isole di Brissago»;

c) di una commissione scientifica del Giardino botanico, per la gestione del Giardino botanico.

Capitolo secondo

### Organizzazione

Divisione dell’ambiente e unità amministrativa

### Art. 3 {#art_3}

La Divisione dell’ambiente è competente per spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 20'000 franchi.

L’unità amministrativa «Isole di Brissago» è composta della Direzione e del personale attivo sulle isole.

La Direzione svolge in particolare i seguenti compiti:

a) organizzare e coordinare l’attività del personale attivo sulle isole;

b) definire, previa consultazione della Commissione scientifica (art. 4) gli indirizzi e gli obiettivi di gestione e valorizzazione del Giardino botanico;

c) assicurare la funzione scientifica, conservativa e didattica del Giardino botanico;

d) elaborare un piano di sviluppo scientifico pluriennale e un rapporto annuale sull’attività scientifica

e) autorizzare spese di gestione del patrimonio costruito e del parco botanico, come pure di promozione (turistica, d’immagine, didattica, di educazione ambientale e scientifica), fino a 5'000 franchi.

#### Commissione scientifica

### Art. 4 {#art_4}

La Commissione scientifica è designata dal Dipartimento ogni quattro anni ed è composta di un presidente e di otto membri con competenze specifiche in ambito botanico.

Essa indirizza, in accordo con la Direzione, la gestione e lo sviluppo del Giardino botanico.

Nei limiti dei crediti approvati, la Commissione scientifica può, in accordo con la Direzione, promuovere pubblicazioni e far capo a collaboratori esterni per singoli progetti.

Capitolo terzo

### Principi e norme di gestione e valorizzazione

#### In generale

### Art. 5 {#art_5}
La gestione delle Isole deve concorrere in particolare a:

a) promuovere il turismo e l’immagine del Cantone;

b) promuovere la funzione didattica, di educazione ambientale e scientifica del Giardino botanico;

c) mantenere l’equilibrio raggiunto tra realtà curata, costruita e naturalità dell’ambiente.

#### Giardino botanico

### Art. 6 {#art_6}

Il Giardino botanico è destinato a scopi scientifici, didattici e turistici.

Esso è gestito secondo i principi di sostenibilità ambientale.

#### Villa Emden

### Art. 7 {#art_7}

Villa Emden, comprendente gli spazi assegnati all’Hôtel Villa Emden nonché quelli amministrativi e di supporto per la gestione delle isole, deve essere gestita secondo i principi di sostenibilità.

Le condizioni di gestione dell’Hôtel Villa Emden sono regolate mediante apposita convenzione.

#### Casa sull’Isolino

### Art. 8 {#art_8}
La casa presente sull’Isola dei Conigli è destinata principalmente a scopi didattici e formativi promossi dagli istituti delle scuole speciali cantonali.

#### Autorizzazioni e concessioni

### Art. 9 {#art_9}
Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzo da parte di terzi delle infrastrutture presenti sulle isole sono rilasciate secondo la legislazione sul demanio pubblico.

Capitolo quarto

### Disposizioni finali

#### Abrogazione

### Art. 10 {#art_10}
Il regolamento del Parco Botanico del 7 febbraio 1995 è abrogato.

#### Entrata in vigore

### Art. 11 {#art_11}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2020, 190.

Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.

Art. modificato dal R 30.4.2024; in vigore dal 3.5.2024 - BU 2024, 113.

Entrata in vigore: 5 giugno 2020 - BU 2020, 190.