## 181.210

### Regolamento

### per un modello unico di tariffa

(del 23 dicembre 2003)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 18 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, del 12 dicembre 1907,

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
Il presente regolamento definisce i criteri formali a cui devono attenersi, nella loro struttura, le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente.

#### Principi

### Art. 2 {#art_2}

Le tariffe per la fornitura di energia elettrica all’utente devono essere trasparenti, semplici e formulate in modo comprensibile.

Gli elementi che fanno stato per la fatturazione devono essere facilmente controllabili da parte dell’utente.

#### Categorie

### Art. 3 {#art_3}

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di suddividere l’utenza in categorie e sottocategorie di potenza e/o secondo le finalità del prelievo: economia domestica, industria, commercio, agricoltura, ecc.

I prezzi devono essere uniformi per tutti gli utenti della medesima categoria.

#### Contratti speciali

### Art. 4 {#art_4}

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di concludere contratti speciali, riservato l’art. 35 lettera e), cifra 3 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

Su richiesta scritta i Comuni interessati possono ottenere la lista degli utenti del proprio territorio con cui sono stati conclusi dei contratti speciali.

#### Unità di misura

### Art. 5 {#art_5}
1Nei tariffari, fatta riserva di eventuali casi speciali, vengono utilizzate le seguenti unità di misura:

a) tensione V (volt)

b) intensità di corrente A (ampère)

c) potenza elettrica kW (chilowatt)

d) energia elettrica kWh (chilowattora)

e) energia reattiva kVarh (chilovarora)

f) fattore di potenza cosphi (coseno phi)

#### Elementi tariffali di base

### Art. 6 {#art_6}
Ogni tariffario è costituito da quattro elementi di base:

a) tassa base, abbonamenti, noleggi

Sotto questa voce s’intendono i costi legati al contatore, ai servizi (di rete o altri) e quelli indipendenti dal consumo (acconti, fatture, consulenza, informazione servizio di picchetto, ecc.) di natura fissa e facilmente attribuibili ad ogni categoria di utenti in modo equo (ad es. in fr./mese, fr./trimestre, fr./semestre, fr./prestazione).

b) prezzo dell’energia

Questa voce tariffale indica il prezzo dell’energia elettrica in cts/kWh per l’energia attiva, risp. cts/kVarh per l’energia reattiva, nelle rispettive fasce orarie e stagionali scelte ed offerte al distributore (ad es. non differenziata, giorno e notte, estate-inverno, ecc.).

c) prezzo della potenza

A seconda della categoria di utenti vi saranno nelle varie aziende strumenti fisici e metodi diversi per esprimere questo elemento del tariffario (ad es. potenza abbonata, potenza misurata, energia consumata durante determinate fasce orarie, ecc.).

d) contributi legali

Questo elemento tariffale è costituto dai vari contributi legali (ad es. privativa ai Comuni per la distribuzione di energia elettrica) che devono figurare sulla fattura.

#### Prezzo della potenza

### Art. 7 {#art_7}

Il prezzo della potenza dev’essere in relazione alla potenza concessa (abbonata) e/o misurata (prelevata).

Nel caso di potenze limitate (ad es. economia domestica) il prezzo della potenza può essere determinato da altri parametri purché di facile comprensione per l’utente (p.e. energia consumata o taratura delle valvole d’entrata).

Il prezzo della potenza tiene conto anche della caratteristica di consumo (prelievo) dell’utente.

#### Differenziazioni temporali

### Art. 8 {#art_8}
Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di introdurre differenziazioni di prezzo sia della potenza sia dell’energia, in funzione del periodo di utilizzazione dell’energia: differenziazioni stagionali (come estate e inverno) e differenziazioni giornaliere (come tariffa alta e tariffa bassa).

#### Forniture particolari

### Art. 9 {#art_9}

Le aziende di distribuzione hanno la facoltà di praticare tariffe particolari per forniture:

a) che sono limitate nel tempo (alimentazione di cantieri, ecc.);

b) che non giustificano una misurazione mediante contatore (cabine telefoniche, ecc.)

c) relative ad impegni convenzionali (illuminazione pubblica, ecc.).

Nella convenzione di privativa devono essere specificati i principi che fanno stato per queste tariffe, ed in particolare il tipo e la portata delle prestazioni in natura concesse dalle aziende al Comune.

#### Fatture

### Art. 10 {#art_10}
La fattura per la fornitura di energia elettrica deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) indicare esplicitamente a quale periodo di fornitura è riferita;

b) indicare lo stato iniziale e finale dei numeratori dell’apparecchio di misura;

c) indicare le quantità fatturate, i prezzi unitari e i prezzi globali;

d) indicare i contributi legali.

#### Informazione dell’utenza

### Art. 11 {#art_11}
L’utente deve essere informato circa i tariffari tramite pubblicazione sul foglio ufficiale oppure tramite invio degli stessi al momento della loro adozione e in occasione di ogni successiva modifica.

#### Entrata in vigore e termine di uniformazione

### Art. 12 {#art_12}

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Le aziende di distribuzione sono tenute ad uniformare alle presenti disposizioni i propri tariffari entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento.

Pubblicato nel BU 2003, 507.

Entrata in vigore: 30 dicembre 2003 - BU 2003, 507.