## 411.120

### Decreto esecutivo

### sui docenti di appoggio obbligatori per l’anno scolastico 2022/2023 nelle scuole comunali

(del 23 febbraio 2022)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 30 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996 e la relativa disposizione transitoria,

### decreta:

#### Docenti di appoggio alla scuola dell’infanzia

### Art. 1 {#art_1}

Su proposta della direzione di istituto, il Municipio può assumere un docente di appoggio per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 20 allievi; egli può essere assunto per tutto l’anno scolastico o parte dello stesso, con un onere d’insegnamento compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.

Nelle sezioni con più di 21 allievi l’assunzione di un docente di appoggio per almeno metà tempo e per tutta la durata dell’anno scolastico è obbligatoria.

In casi particolari il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport può autorizzare l’assunzione di un docente di appoggio al di fuori dei parametri di cui al cpv. 1; l’onere d’insegnamento è compreso tra 10 e 16/32 dell’orario settimanale.

#### Docenti di appoggio alla scuola elementare

### Art. 2 {#art_2}
Per la scuola elementare sono confermati i parametri stabiliti dall’art. 25 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e dall’art. 30 del regolamento delle scuole comunali del 3 luglio 1996.

#### Contributo cantonale per sezione di scuola comunale

### Art. 3 {#art_3}
La riduzione del contributo annuo di cui all’art. 1 cpv. 3 del decreto esecutivo sul contributo cantonale per sezione di scuola comunale per l’anno 2022 verrà adeguato nel decreto esecutivo per l’anno 2023.

#### Entrata in vigore

### Art. 4 {#art_4}
Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° agosto 2022.

Pubblicato nel BU 2022, 55.