## 942.130

### Decreto esecutivo

### concernente la prestazione di un deposito a titolo di garanzia per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico

del 15 marzo 2023 (stato 17 marzo 2023)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear);

vista la legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst),

### decreta:

#### Oggetto

### Art. 1 {#art_1}
Il presente decreto esecutivo regola le condizioni e le modalità alternative e sussidiarie all’obbligo di stipulazione di un contratto assicurativo per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile previsto dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear), per gli esercizi pubblici che fungono da attività accessoria all’interno di un locale erotico ai sensi della legge sull’esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).

#### Condizioni

### Art. 2 {#art_2}

L’attività di esercizio pubblico deve figurare quale attività accessoria all’interno dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della LProst.

L’impossibilità di disporre di una copertura per la responsabilità civile deve essere comprovata.

#### Deposito a titolo di garanzia

### Art. 3 {#art_3}

Gli esercizi pubblici che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire un deposito a titolo di garanzia.

L’importo minimo del deposito è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, l’importo può essere aumentato.

L’importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, in contanti, su un apposito conto.

#### Procedura di liberazione e di restituzione

### Art. 4 {#art_4}

L’eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.

Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l’autorità competente può esigere che la persona che l’ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.

La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell’autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di un’assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera e Lear.

#### Entrata in vigore

### Art. 5 {#art_5}
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.

Pubblicato nel BU 2023, 110.

Entrata in vigore: 17 marzo 2023 - BU 2023, 110.