## 945.300

### Legge

### di applicazione della legge federale sul commercio ambulante

del 15 marzo 2023 (stato 1° gennaio 2024)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001 (di seguito LFCAmb);

visto il messaggio 18 novembre 2020 n. 7931 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 28 febbraio 2023 n. 7931 della Commissione Costituzione e leggi;

dopo discussione,

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
La presente legge ha lo scopo di garantire l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica e di proteggere il pubblico da pratiche commerciali scorrette.

#### Campo d’applicazione

### Art. 2 {#art_2}
Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori.

#### Autorità di applicazione

#### a) Consiglio di Stato

### Art. 3 {#art_3}
Il Consiglio di Stato è competente:

a) a rilasciare l’autorizzazione per esercitare il commercio ambulante (art. 7 cpv. 1 LFCAmb);

b) ad accordare l’autorizzazione ad un’impresa a consegnare la tessera di legittimazione ai propri dipendenti (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);

c) a concedere l’autorizzazione ad un’associazione di categoria a consegnare la tessera di legittimazione ai propri soci (art. 8 cpv. 1 LFCAmb);

d) a revocare le autorizzazioni (art. 10 LFCAmb);

e) a riscuotere le tasse determinate dal Consiglio federale (art. 12 LFCAmb);

f) ad applicare le norme in materia di dati personali (art. 13 LFCAmb);

g) a perseguire le contravvenzioni alla LFCAmb, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione.

#### b) Municipi

### Art. 4 {#art_4}

I Municipi collaborano con il dipartimento competente per l’applicazione delle normative sul commercio ambulante.

Essi segnalano all’autorità cantonale le irregolarità e le violazioni alla legislazione in materia di commercio ambulante.

#### c) associazioni di categoria

### Art. 5 {#art_5}

Il dipartimento competente può delegare, alle associazioni di categoria che dispongono dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 cpv. 1 LFCAmb, compiti di sorveglianza e di segnalazione delle irregolarità rilevate.

La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.

#### Disciplinamento comunale di fiere e mercati

### Art. 6 {#art_6}

I Municipi possono disciplinare il rilascio dell’autorizzazione all’uso del proprio suolo pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.

Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del regolamento comunale.

#### Entrata in vigore

### Art. 7 {#art_7}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2023, 251.

Entrata in vigore: 1° gennaio 2024 - BU 2023, 251.