## 213.210

### Regolamento

### concernente i consultori matrimoniali-familiari

del 2 ottobre 2024 (stato 4 ottobre 2024)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

### decreta:

#### Autorità competente

### Art. 1 {#art_1}
Il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, svolge i compiti descritti nella legge, preavvisando inoltre al Consiglio di Stato il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati.

#### Requisiti dell’operatore del consultorio matrimoniale-familiare

#### a) in generale

### Art. 2 {#art_2}
L’operatore del consultorio deve essere specializzato quale consulente matrimoniale-familiare o quale mediatore familiare e disporre di una comprovata esperienza nell’ambito della sua specializzazione.

#### b) formazione

### Art. 3 {#art_3}

Il consulente matrimoniale-familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione nell’ambito della coppia e della famiglia che corrisponda ai criteri e agli standard minimi della Federazione romanda e ticinese dei servizi di consultazione coniugale (Couple+) o di formazioni equivalenti.

Il mediatore familiare deve disporre di una formazione di base e di una specializzazione in mediazione familiare rilasciata dalla Federazione Svizzera di Mediazione (FSM).

#### Riconoscimento e notifiche

### Art. 4 {#art_4}

L’istanza per il riconoscimento dei consultori matrimoniali-familiari deve essere inoltrata alla Divisione della giustizia corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:

a) l’elenco degli operatori del consultorio e il loro grado d’occupazione;

b) per ogni operatore, il curriculum vitae e i relativi attestati di formazione;

c) per ogni operatore, l’estratto del casellario giudiziale specifico per privati;

d) per i cittadini svizzeri, un certificato di stato civile aggiornato, per i cittadini stranieri, l’atto di nascita;

e) l’esatta designazione della sede del consultorio.

Ogni modifica dei dati comunicati con l’istanza per il riconoscimento deve essere immediatamente notificata.

#### Istanze per il sussidio

#### a) delle strutture

### Art. 5 {#art_5}
Le istanze per il sussidio per l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture, come pure per l’arredamento e l’acquisto di attrezzature destinate al consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia corredate dal preventivo di spesa.

#### b) delle attività

### Art. 6 {#art_6}

Le istanze per il sussidio delle attività del consultorio devono essere presentate alla Divisione della giustizia ogni tre anni entro il 31 marzo, a contare dal 31 marzo 2025.

Le istanze devono essere corredate dai conti preventivi del triennio successivo, dai conti consuntivi del triennio precedente e dalla distinta degli emolumenti incassati dal consultorio.

Il finanziamento e le spese computabili sono definite nel contratto di prestazione triennale.

#### Abrogazione

### Art. 7 {#art_7}
Il regolamento concernente i consultori matrimoniali-familiari dell’11 novembre 2003 è abrogato.

#### Entrata in vigore

### Art. 8 {#art_8}
Il presente regolamento entra in vigore immediatamente.

Pubblicato nel BU 2024, 225.

Entrata in vigore: 4 ottobre 2024 - BU 2024, 225.