## 914.430

### Decreto esecutivo

### concernente il programma nazionale di lotta contro la zoppina negli ovini

del 16 ottobre 2024 (stato 18 ottobre 2024)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 59 e 228-229i dell’ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 1995 (OFE) e le relative direttive tecniche dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV);

vista la legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizoozie del 3 giugno 1969,

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
Il presente decreto ha quale scopo di attuare la lotta contro la zoppina conformemente alle disposizioni dell’ordinanza sulle epizoozie e le prescrizioni tecniche sullo svolgimento del programma di lotta emanate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), ritenute vincolanti, mediante un programma nazionale di lotta che prevede il controllo annuale di tutte le aziende detentrici di ovini e l’analisi degli animali tramite prelievo di campioni.

#### Durata

### Art. 2 {#art_2}
Il programma nazionale di lotta contro la zoppina inizia il 1° ottobre 2024 e dura al massimo cinque anni.

#### Competenza

### Art. 3 {#art_3}
L’applicazione del presente decreto è affidata all’Ufficio del veterinario cantonale, che emana le relative direttive di attuazione.

#### Campo d’applicazione e modalità

### Art. 4 {#art_4}

Le tenute di ovini sono sottoposte obbligatoriamente alle misure di risanamento nella lotta contro la zoppina.

La zona di risanamento è estesa all’intero territorio del Cantone Ticino.

Per il trattamento degli unghielli degli ovini colpiti possono essere utilizzati unicamente prodotti approvati quali biocidi e la cui efficacia contro la zoppina è provata scientificamente.

#### Compiti dei detentori di ovini

### Art. 5 {#art_5}

I detentori di ovini sono responsabili dell’attuazione delle misure per attuare il risanamento: corretto pareggio degli unghielli, ripetuti bagni podali e misure di biosicurezza per impedire una reinfezione.

Essi sono parimenti tenuti a collaborare con i veterinari che eseguono i prelievi e con i collaboratori dell’Ufficio del veterinario cantonale.

#### Costi

### Art. 6 {#art_6}
I costi per il risanamento sono assunti in parte dallo Stato e in parte dai detentori di ovini come stabilito dagli articoli 229a e 229b OFE.

#### Spese veterinarie

### Art. 7 {#art_7}
Ai veterinari che hanno seguito la specifica formazione e partecipano al risanamento è versato un importo forfettario di 200 franchi per il prelievo dei campioni e l’invio degli stessi al laboratorio e l’inserimento dei dati relativi ai campioni nella banca dati ASAN per ogni effettivo di ovini.

#### Vaccinazione

### Art. 8 {#art_8}
La vaccinazione contro la zoppina è vietata fino alla conclusione del programma di lotta.

#### Provvedimenti del veterinario cantonale

### Art. 9 {#art_9}

In caso di sospetto o di diagnosi di zoppina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’azienda detentrice di ovini infetta, e, in caso di diagnosi, il suo risanamento immediato.

Ai detentori di animali che non osservano le sue prescrizioni, il veterinario cantonale può imporre a loro spese i provvedimenti necessari per il prelievo dei campioni e il risanamento.

#### Indennità

### Art. 10 {#art_10}
Le perdite di animali dovute alla zoppina non sono indennizzate.

#### Entrata in vigore

### Art. 11 {#art_11}
Il presente decreto esecutivo entra in vigore immediatamente.

Pubblicato nel BU 2024, 239.

Entrata in vigore: 18 ottobre 2024 - BU 2024, 239.