## 188.120

### Regolamento

### concernente la gestione finanziaria e la tenuta

### della contabilità dei patriziati

(dell’11 ottobre 1994)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione della legge organica patriziale del 28 aprile 1992, in particolare dell’art. 112,

### decreta:

## TITOLO I

### Norme generali

#### Principi della gestione finanziaria e della contabilità

### Art. 1 {#art_1}

La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, dalla parsimonia, dall’economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi.

La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del patriziato.

### Art. 2 {#art_2}
…

#### Legati e fondi

### Art. 3 {#art_3}

I conti inerenti ai legati e ai fondi speciali di qualsiasi natura, affidati all’amministrazione dell’Ufficio patriziale, sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea.

I legati e i fondi speciali, amministrati dall’Ufficio patriziale, son integrati nel bilancio.

## TITOLO II

### Tenuta dei conti

#### Tenuta della contabilità

### Art. 4 {#art_4}

La contabilità va tenuta con il sistema della partita doppia.

Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, elabora i requisiti minimi del piano dei conti da adottare per l’introduzione della partita doppia. Esso definisce pure le regole per l’adattamento del bilancio.

#### Registri contabili

### Art. 5 {#art_5}

I patriziati hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri contabili:

a) giornale delle registrazioni;

b) mastro;

c) preventivi e consuntivi.

I due registri, giornale delle registrazioni e mastro, possono essere riuniti in un giornale mastro.

Il registro dei preventivi e consuntivi può essere tenuto sotto forma di fogli mobili o tramite sistema di elaborazione elettronica dei dati.

#### Giornale delle registrazioni e mastro

### Art. 6 {#art_6}

Nel giornale delle registrazioni, rispettivamente nel mastro, si iscrivono in ordine cronologico tutte le riscossioni e i pagamenti effettuati attraverso il conto corrente postale, bancario o in contanti.

Il giornale delle registrazioni e il mastro, si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

#### Contenuto del giornale delle registrazioni

### Art. 7 {#art_7}
Le scritturazioni nel giornale delle registrazioni devono portare il numero di riferimento, la data e una breve descrizione dell’operazione.

#### Documenti giustificativi

### Art. 8 {#art_8}
I documenti giustificativi sono contrassegnati con un numero di riferimento da riprendere nel giornale delle registrazioni in modo da permettere un facile e rapido controllo.

#### Contenuto del mastro e del giornale mastro

### Art. 9 {#art_9}

Il mastro (registro o schedario) si compone di tante partite quanti sono gli articoli del conto preventivo e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

Il giornale mastro (registro) si compone di tante partite quante sono le categorie del conto di gestione corrente e di quelle necessarie per le registrazioni relative ai residui dei precedenti esercizi e del conto degli investimenti.

#### Chiusura dell’esercizio

### Art. 10 {#art_10}

Alla chiusura dell’esercizio le registrazioni riportate alle partite del mastro, rispettivamente del giornale mastro, sono addizionate.

I totali delle diverse partite devono corrispondere nel loro complesso al totale delle entrate, rispettivamente delle uscite figuranti nel giornale delle registrazioni.

## TITOLO III

### Riscossioni e pagamenti

#### Traffico dei pagamenti

### Art. 11 {#art_11}

Il traffico dei pagamenti va effettuato ordinariamente per mezzo del conto corrente postale o bancario.

Le riscossioni e i pagamenti eseguiti personalmente a mano (“BREVI MANU”), non sono ammessi, fatta eccezione per le operazioni di piccola cassa; a tal fine l’Ufficio patriziale designa le persone autorizzate a riscuotere e a pagare per conto del patriziato.

#### Formalità

### Art. 12 {#art_12}
I pagamenti possono essere effettuati solo in base ad una risoluzione dell’Ufficio patriziale, fatta eccezione per quelli ricorrenti periodicamente.

## TITOLO IV

### Conto preventivo

### Art. 13 {#art_13}
…

#### A) Conto di gestione corrente

### Art. 14 {#art_14}

Nel conto di gestione corrente si iscrivono le previsioni sui ricavi e sulle spese pertinenti all’esercizio.

In particolare sono da iscrivere tutte le spese che hanno carattere di consumo, gli interessi e gli ammortamenti.

#### B) Conto degli investimenti

### Art. 15 {#art_15}

Nel conto degli investimenti si iscrivono alle uscite:

a) le spese per beni non di consumo la cui durata e utilizzo coprono un periodo di più esercizi;

b) le spese per la creazione di nuovi beni o per il miglioramento qualitativo o quantitativo che va oltre alla ordinaria manutenzione di beni già esistenti.

Alle entrate i ricavi da alienazioni di beni patriziali, da sussidi, o altri contributi da terzi.

Nelle contabilità tenute con il sistema della partita semplice vengono inoltre registrate le entrate da prestiti o mutui.

#### Ammortamenti

### Art. 16 {#art_16}

Al conto di gestione corrente del preventivo, per i patriziati con il sistema di contabilità a partita semplice, deve essere caricato ogni anno un ammortamento minimo del 2,5%, calcolato sul debito consolidato iniziale.

Per i patriziati con contabilità a partita doppia l’ammortamento si determina sulla base della durata di utilizzo del bene, applicando i tassi indicati ai capoversi 3 e 4.

I beni amministrativi sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento:

| | Categorie | Tasso minimo | Tasso massimo |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | terreni non edificati (compresi boschi e alpeggi) | 0% | 1% |
| b) | opere del genio civile | 2,5% | 3,5% |
| c) | costruzioni edili | 2,5% | 4% |
| d) | opere forestali e risanamenti di alpeggi | 2% | 4% |
| e) | mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte | 10% | 50% |
| f) | contributi per investimenti | a dipendenza dell’oggetto finanziato | |
| g) | prestiti e partecipazioni | sulla base della perdita di valore effettiva | |
| h) | altre spese d’investimento attivate | sulla base della durata di utilizzo | |

I beni patrimoniali sono ammortizzati rispettando, di regola, i seguenti tassi percentuali minimi e massimi d’ammortamento per categoria, calcolati sul valore iniziale dell’investimento:

| | Categorie | Tasso minimo | Tasso massimo |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | terreni non edificati | 0% | 1% |
| b) | case d’abitazione | 1% | 2% |
| c) | edifici commerciali | 1% | 3% |
| d) | alberghi e ristoranti | 1% | 4% |
| e) | fabbriche, magazzini e stabilimenti artigianali | 1% | 5% |
| f) | mobilio, macchine, veicoli, attrezzature, scorte | 10% | 50% |
| g) | prestiti e partecipazioni | sulla base della perdita di valore effettiva | |
| h) | altre spese d’investimento attivate | sulla base della durata di utilizzo | |

#### Spese e ricavi

### Art. 17 {#art_17}

Le spese e i ricavi del conto preventivo si ripartiscono in categorie e queste in articoli.

Ogni articolo deve attenersi a un solo oggetto.

#### Crediti suppletori

### Art. 18 {#art_18}

I crediti suppletori, votati dal legislativo, dopo l’approvazione del conto preventivo devono essere iscritti nel medesimo.

La risoluzione del legislativo designerà l’articolo a cui si riferisce il credito suppletorio votato, oppure stabilirà l’iscrizione nel conto preventivo di un nuovo articolo.

## TITOLO V

### Conto consuntivo

#### A) Conto consuntivo:

#### allestimento e contenuto

### Art. 19 {#art_19}

Il conto consuntivo deve avere la stessa struttura del preventivo ed è allestito secondo gli stessi principi.

…

Il conto consuntivo va corredato di tutti gli atti e documenti giustificativi comprovanti le operazioni eseguite.

#### B) Principi della competenza

### Art. 20 {#art_20}

Il conto di gestione corrente deve contenere:

a) le entrate e le uscite relative all’esercizio, riscosse, rispettivamente pagate, entro il 31 dicembre;

b) le entrate accertate o valutate e non ancora riscosse e le uscite accertate o valutate e non ancora pagate al 31 dicembre, relative all’esercizio;

c) le eventuali maggiori o minori entrate e le eventuali maggiori o minori uscite accertate, di esercizi precedenti.

Se la contabilità è tenuta a partita semplice, deve risultare anche l’avanzo o il disavanzo generale d’esercizio.

#### Bilancio patrimoniale

### Art. 21 {#art_21}

Il bilancio patrimoniale deve indicare gli attivi e i passivi del patriziato, quali risultano alla chiusura dell’esercizio.

Gli attivi sono classificati in modo da indicare i beni patrimoniali, i beni amministrativi e l’eventuale disavanzo riportato.

I passivi sono classificati in modo da indicare il capitale di terzi e l’eventuale capitale proprio.

Il capitale proprio consiste nell’eccedenza della somma dei valori allibrati dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto alla somma degli impegni: esso si modifica secondo i risultati d’esercizio.

Il bilancio illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre.

## TITOLO VI

### Norme finali e transitorie

#### Abrogazione

### Art. 22 {#art_22}
È abrogato il Decreto esecutivo concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati del 9 gennaio 1951.

#### Norma transitoria

### Art. 22a {#art_22a}
I patriziati che tengono la contabilità a partita semplice, adottano il sistema a partita doppia entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

#### Entrata in vigore

### Art. 23 {#art_23}
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU 1994, 552.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

Art. modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 25.3.2016 - BU 2016, 179.

Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 365.

Titolo modificato dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.

Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 507.