## 640.310

### Decreto esecutivo

### concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2026

del 19 novembre 2025 (stato 1° gennaio 2026)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

### decreta:

#### Rate e scadenze dell'imposta ordinaria (art. 240 LT)

### Art. 1 {#art_1}

La riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2026 ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I termini di scadenza delle singole rate dell’imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

per la I rata di acconto il 1° maggio 2026

per la II rata di acconto il 1° luglio 2026

per la III rata di acconto il 1° settembre 2026

rata a conguaglio a partire dal 2027, alla data d'intimazione del conteggio

Sono riservate le scadenze speciali dell’articolo 240 capoverso 5 della legge tributaria del 21 giugno 1994.

#### Interesse rimunerativo sulle eccedenze da restituire (art. 241 LT)

### Art. 2 {#art_2}

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall’autorità fiscale, è corrisposto un interesse rimunerativo annuo dello 0.25 % dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è rimunerato alle condizioni dell’articolo 3.

#### Interesse rimunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242 e art. 247 LT)

### Art. 3 {#art_3}

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse rimunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono rimunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

#### Accrediti dell’imposta preventiva

### Art. 4 {#art_4}
L’imposta preventiva sui crediti fiscali sorti a partire dal 2022 è accreditata nel conteggio d’imposta del relativo anno fiscale con data valuta della notifica di tassazione.

#### Versamenti e restituzioni per imposte e interessi al contribuente, modalità e addebito delle spese

### Art. 5 {#art_5}

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'articolo 8. Sugli accrediti è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall'articolo 3.

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi al contribuente possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

#### Interessi di ritardo (art. 243 LT)

### Art. 6 {#art_6}

Se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50%.

Le spese causate dall’incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

#### Trattenuta dell'imposta alla fonte

### Art. 7 {#art_7}
Sulla trattenuta dell’imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi rimunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

#### Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

### Art. 8 {#art_8}
Gli interessi rimunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20 franchi non sono conteggiati.

#### Validità temporale dei tassi di interesse

### Art. 9 {#art_9}

I tassi d’interesse rimunerativi degli articoli 2, 3 e 11 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell’anno civile 2026.

Il tasso d’interesse di ritardo dell’articolo 6 si applica a tutti i crediti fiscali nell’anno civile 2026; il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

#### Acconto equo

### Art. 10 {#art_10}

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta d’acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e non sostituiscono la richiesta d’acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d’imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall’articolo 6.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse rimunerativo al tasso stabilito dall’articolo 3.

#### Interesse rimunerativo sulle eccedenze da deposito (art. 253a LT)

### Art. 11 {#art_11}
Sulle somme di deposito riscosse in eccedenza è corrisposto un interesse rimunerativo annuo del 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

#### Entrata in vigore

### Art. 12 {#art_12}
Il presente decreto esecutivo, unitamente al suo allegato, entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica nell’anno civile 2026 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Pubblicato nel BU 2025, 308.

Allegato

Tabella riassuntiva concernente i tassi d’interesse rimunerativi e di ritardo

| Periodo Anno civile | Interesse di ritardo (in %) | Interesse rimunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (in %) | Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte (in %) | Interesse rimunerativo sul rimborso delle eccedenze da deposito (in %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 3.50 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
| 2025 | 3.50 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
| 2024 | 3.50 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
| 2023 | 2.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2022 | 2.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2021 | 2.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2020 | 2.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2019 | 2.50 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
| 2018 | 2.50 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
| 2017 | 2.50 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
| 2016 | 2.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| 2015 (dal 01.04. al 31.12.2015) | 2.50 | 1.50 | 0.25 | 0.25 |
| 2015 (dal 01.01. al 31.03.2015) | 2.50 | 1.50 | 0.25 | 1 |
| 2014 | 2.50 | 1.50 | 0.25 | 1.50 |
| 2013 | 2.50 | 1.50 | 0.25 | |
| 2012 | 2.50 | 2.50 | 1 | |
| 2011 | 2.50 | 2.50 | 1 | |
| 2010 | 3 | 3 | 1 | |
| 2009 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 2008 | 3 | 3 | 2 | |
| 2007 | 3 | 3 | 2 | |
| 2006 | 3 | 3 | 2 | |
| 2005 | 3 | 3 | 3 | |
| 2004 | 3 | 3 | 3 | |
| 2003 | 3 | 3 | 3 | |
| 2002 | 4 | 4 | 1.50 | |
| 2001 | 4.50 | 4.50 | 2 | |
| 2000 | 4 | 4 | 1.50 | |
| 1999 | 4 | 4 | 1.50 | |
| 1998 | 5 | 5 | 2 | |
| 1997 | 5 | 5 | 2 | |
| 1996 | 5 | 5 | 2.50 | |
| 1995 | 5 | 5 | 3.50 | |

A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi decreti esecutivi del Consiglio di Stato.