## 192.100

### Legge

### sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino

(del 14 aprile 1997)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visti:

- il messaggio 3 maggio 1994 no. 4241 del Consiglio di Stato;

- il rapporto 28 febbraio 1997 no. 4241 R della Commissione della legislazione,

### decreta:

#### Definizione, personalità giuridica

### Art. 1 {#art_1}

La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.

La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali.

#### Autonomia

### Art. 2 {#art_2}

La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente legge esse:

a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all'assolvimento dei rispettivi compiti;

b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.

Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.

#### Statuti

### Art. 3 {#art_3}

L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità regionali sono stabiliti negli statuti.

Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro funzionamento.

Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.

Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro approvazione da parte del Consiglio di Stato.

#### Membri

#### a) appartenenza

### Art. 4 {#art_4}
Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente alla Chiesa cantonale.

#### b) diritto di voto e di eleggibilità

### Art. 5 {#art_5}
Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.

Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.

#### Obbligo di notifica di un procedimento penale

### Art. 5a {#art_5a}
Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un diacono quando l’ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’esercizio della funzione.

#### Rimedi di diritto

### Art. 6 {#art_6}

Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei suoi organi e delle Comunità regionali.

Le decisioni dell’ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### Norma transitoria

### Art. 7 {#art_7}
La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla presente legge entro il 31 dicembre 1998.

#### Entrata in vigore

### Art. 8 {#art_8}

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 1997, 437.

Art. introdotto dalla L 15.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 52.

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.