# DIRETTIVA 2004/86/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2004

che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 93/93/CEE del Consiglio concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/93/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 concernente le masse e le dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote [^1] , in particolare l’articolo 3,

vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio [^2] in particolare l’articolo 17,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 93/93/CEE è una delle direttive particolari adottate nell’ambito della procedura d’omologazione comunitaria stabilita dalla direttiva 2002/24/CE. Alla direttiva 93/93/CEE si applicano pertanto le disposizioni della direttiva 2002/24/CE riguardanti sistemi, componenti ed entità tecniche per i veicoli.

**(2)** Per garantire il corretto e pieno funzionamento del sistema d'omologazione alcune prescrizioni della direttiva 93/93/CEE vanno chiarite e completate.

**(3)** A tale fine occorre precisare che le masse di sovrastrutture intercambiabili da montare sui quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci vanno considerate parte del carico utile piuttosto che della massa a vuoto.

**(4)** La direttiva 93/93/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza.

**(5)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio [^3] .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'allegato della direttiva 93/93/CEE è modificato secondo l’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** A decorrere dal 1 o gennaio 2005 per i veicoli a motore a due o a tre ruote le cui masse e dimensioni rispondono alle prescrizioni della direttiva 93/93/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi connessi alle masse e alle dimensioni: a) rifiutare, per questo tipo di veicolo, di accordare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale; b) vietare la registrazione, la vendita o l'entrata in servizio di questo tipo di veicolo.

**2.** A decorrere dal 1 o luglio 2005, qualora non siano rispettate le prescrizioni della direttiva 93/93/CEE, come modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano di accordare l'omologazione CE per nuovi tipi di veicoli a motore, per motivi riguardanti le masse e le dimensioni.

## **Articolo 3**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 4**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 5**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2004. *Per la Commissione* Erkki LIIKANEN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 311 del 14.12.1993, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_311_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione ( [GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_285_R_TOC) ).

[^2] [GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_124_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE della Commissione ( [GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_211_R_TOC) ).

[^3] [GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_042_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_049_R_TOC) ).

Il punto 1.5 dell’allegato della direttiva 93/93/CEE è sostituito dal seguente:

1.5. massa a vuoto: massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito delle seguenti dotazioni: — equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l’impiego normale preso in considerazione, — equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi d’illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore, — strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione in forza della quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo, — le quantità di liquidi appropriate a garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo. 1.5.1. Nel caso di veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci e progettati per essere muniti di sovrastrutture intercambiabili, la massa complessiva di tali sovrastrutture non va presa in considerazione ai fini del calcolo della massa a vuoto e va considerata parte del carico utile. In tal caso vanno rispettate le seguenti condizioni aggiuntive: a) il tipo fondamentale di veicolo (mototelaio cabinato), sul quale le sovrastrutture di cui sopra sono progettate per essere montate, deve rispettare tutte le prescrizioni stabilite per quadricicli delle categorie L6e e L7e destinati al trasporto di merci (incluso il limite di 350 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L6e e il limite di 550 kg per la massa a vuoto dei veicoli della categoria L7e); b) una sovrastruttura si considera intercambiabile se può essere agevolmente rimossa dal mototelaio senza ricorrere all’impiego di attrezzi; c) Per quanto riguarda la sovrastruttura, il fabbricante del veicolo deve fornire nel documento informativo, un modello del quale figura nell’allegato II della direttiva 2002/24/CE, le dimensioni massime ammesse, la massa, i limiti per la posizione del centro di gravità nonché un disegno che indichi la posizione dei dispositivi di fissaggio. *NB:* Il carburante e la miscela olio/carburante non sono compresi nella misura; devono invece esser inclusi elementi quali l’acido della batteria, il fluido idraulico, il refrigerante e l’olio motore.».

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/77/CE della Commissione ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ().