# DIRETTIVA 2004/94/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2004

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativamente all'allegato IX

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici [^1] in particolare il secondo capoverso del punto 1 dell'articolo 4 *bis* ,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

**(1)** Il contenuto dell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE dev'essere definito al fine di elencare i metodi alternativi alla sperimentazione animale convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che non sono elencati nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [^2] .

**(2)** Poiché non è possibile sostituire completamente la sperimentazione animale con metodi alternativi, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce per intero o parzialmente la sperimentazione animale.

**(3)** La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata conseguentemente.

**(4)** Attualmente non esistono metodi alternativi convalidati dall'ECVAM diversi da quelli elencati all'allegato V della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

**(5)** I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Il testo dell'allegato alla presente direttiva viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 21 settembre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza fra le disposizioni e la presente direttiva.

**2.** Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**3.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004. *Per la Commissione* Olli REHN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/88/CE della Commissione ( [GU L 287 dell’8.9.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_287_R_TOC) ).

[^2] [GU 196, del 16.8.1967, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1967_196_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE ( [GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_152_R_TOC) ).

Il seguente testo viene inserito nell'allegato IX della direttiva 76/768/CEE:

«ALLEGATO IX ELENCO DEI METODI CONVALIDATI ALTERNATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE Il presente allegato elenca i metodi alternativi convalidati dal Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) del Centro comune di ricerca che possono rispondere ai requisiti della presente direttiva che non sono elencati nell'allegato V della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classifica, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. Poiché la sperimentazione animale non può essere completamente sostituita da un metodo alternativo, occorre indicare nell'allegato IX se il metodo alternativo sostituisce la sperimentazione animale parzialmente o per intero. Numero di riferimento Metodi alternativi convalidati Sostituzione totale o parziale A B C»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/88/CE della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE ().