# DIRETTIVA 2004/97/CE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2004

che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [^1] , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2004/60/CE, del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per inserire il quinoxifen tra le sostanze attive [^2] aggiunge tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva.

**(2)** Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità nonché per trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

**(3)** I termini di attuazione previsti nella direttiva 2004/60/CE non corrispondono a quelli previsti per altre sostanze attive nuove. Occorre pertanto armonizzare l’approccio in modo tale che valga per tutte le sostanze attive nuove nella fase di riesame in corso.

**(4)** Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 2004/60/CE.

**(5)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L'articolo 3 della direttiva 2004/60/CE è modificato come segue:

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato, contenente quinoxifen come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 agosto 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, detti Stati stabiliscono se il prodotto soddisfi o meno le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006; oppure b) nel caso di un prodotto contenente quinoxifen come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2006 ovvero, qualora posteriore, entro il termine fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.».

## **Articolo 2**

La presente direttiva entra in vigore il 1 o settembre 2004.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004. *Per la Commissione* David BYRNE *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_230_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione ( [GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_127_R_TOC) ).

[^2] [GU L 120 del 24.4.2004, pag. 39](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_120_R_TOC) .

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione ().
[^2]: .