# DIRETTIVA 2004/98/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell’etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adattarne l’allegato I al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [^1] , in particolare l’articolo 2 *bis* ,

considerando quanto segue:

**(1)** L’etere di pentabromodifenile (pentaBDE) è utilizzato in qualità di ritardante di fiamma bromurato, per proteggere materie plastiche, tessuti ed altri articoli dalle fiamme.

**(2)** Sulla base di una valutazione del rischio conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi pertinenti alle sostanze esistenti [^2] si ritiene necessario limitare l’immissione sul mercato del pentaBDE e pertanto la sostanza si aggiunge all’allegato I della direttiva 76/769/CEE.

**(3)** Sono attualmente disponibili nuove informazioni che dimostrano che il pentaBDE viene utilizzato per tessuti destinati specificamente agli scivoli e agli scivoli-battelli per l’evacuazione dei mezzi aerei e non può essere sostituito con alternative adeguate a causa dei requisiti normativi e dei collaudi di sicurezza.

**(4)** Non sono prevedibili emissioni nell’ambiente provenienti dagli scivoli ed esposizione per le persone, salvo in caso di emergenza e per pochi secondi e soltanto nel raro evento che il materiale sia in fiamme.

**(5)** Considerando l’applicazione limitata del pentaBDE nei sistemi di evacuazione di emergenza dei mezzi aerei e il suo trascurabile contributo ai rischi per la salute e l’ambiente, si giustifica l’autorizzazione all’immissione sul mercato del pentaBDE e l’utilizzazione dello stesso per questo scopo specifico.

**(6)** Data la complessità di un eventuale processo di sostituzione e le disposizioni relative all’autorizzazione dei sistemi di emergenza dei mezzi aerei, nonché le gravi implicazioni socioeconomiche, si giustifica una deroga relativamente ad articoli il cui uso è essenziale in situazioni di emergenza. L’autorizzazione all’utilizzazione del pentaBDE nei sistemi di evacuazione d’emergenza consentirebbe il mantenimento delle condizioni di sicurezza del mezzo aereo, evitando il ricorso a sistemi più antiquati.

**(7)** La direttiva 76/769/CEE va quindi modificata conseguentemente.

**(8)** Si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatta salva la legislazione comunitaria che indica i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^3] , e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) [^4] .

**(9)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adattamento al progresso tecnico delle direttive sull’eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1 o gennaio 2005, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2005 al più tardi. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni in questione, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatta a Bruxelles, il 30 settembre 2004. *Per la Commissione* Olli REHN *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1976_262_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/96/CE della Commissione ( [GU L 301 del 28.9.2004, pag. 51](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_301_R_TOC) ).

[^2] [GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_084_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^3] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

[^4] [GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) .

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

Nella seconda colonna del punto 44, intitolata «Etere di difenile, derivato pentabromato C 12 H 5 Br 5 O», si aggiunge un nuovo paragrafo 3:

«3. A titolo di deroga, fino al 31 marzo 2006, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/96/CE della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^3]: . Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
[^4]: .