# DIRETTIVA 2004/110/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia [^1] , in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** L’allegato alla direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1 o luglio 2003.

**(2)** Il RID è aggiornato con cadenza biennale. Il prossimo aggiornamento si applicherà quindi a decorrere dal 1 o gennaio 2005, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.

**(3)** È pertanto necessario modificare l’allegato alla direttiva 96/49/CE.

**(4)** Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

L’allegato alla direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all’allegato I dell’appendice B della convenzione sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1 o gennaio 2005, fermo restando che le espressioni “parte contraente” e “gli Stati o le ferrovie” sono sostituti da “Stato membro”.

Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà disponibile in tali lingue il testo delle modifiche della versione 2005 del RID.»

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 o luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_235_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/89/CE della Commissione ( [GU L 293 del 16.9.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_293_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/89/CE della Commissione ().