# DIRETTIVA 2004/111/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada [^1] , in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE menzionano gli allegati A e B dell’accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, applicabile a decorrere dal 1 o luglio 2003.

**(2)** L’ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi, a decorrere dal 1 o gennaio 2005, sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.

**(3)** Risulta quindi necessario modificare gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE.

**(4)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Gli allegati A e B alla direttiva 94/55/CE sono modificati come segue:

1) L’allegato A è sostituito dal testo seguente: «Disposizioni dell’allegato A all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1 o gennaio 2005, fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”. *NB* : Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell’allegato A all’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

2) L’allegato B è sostituito dal testo seguente: «Disposizioni dell’allegato B all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1 o gennaio 2005, fermo restando che l’espressione “parte contraente” è sostituita da “Stato membro”. *NB* : Il testo delle modifiche della versione del 2005 dell’allegato B all’ADR sarà pubblicato in tutte le lingue ufficiali della Comunità appena sarà disponibile.»

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 o luglio 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_319_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione ( [GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 45](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_090_R_TOC) ).

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione ().