# DIRETTIVA 2004/116/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2004

recante modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l’inclusione della *Candida guilliermondii*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali [^1] , e in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** È stata presentata una domanda di autorizzazione per la *Candida guilliermondii* , coltivata su substrati di origine vegetale, appartenenti al gruppo di prodotti «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale» definiti all’allegato della direttiva 82/471/CEE. Tale alimento è un prodotto microbico composto di cellule residue della produzione industriale di acido citrico tramite fermentazione.

**(2)** Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze impiegate nei mangimi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il 7 giugno 2004 ha emesso un parere sull’uso di tali prodotti negli alimenti per animali, secondo il quale l’utilizzo di *Candida guilliermondii* coltivata su un substrato di origine vegetale (melassa di zucchero di canna) non comporta rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente.

**(3)** L’esame della domanda di autorizzazione presentata per la *Candida guilliermondii* coltivata su substrati di origine vegetale rivela che tale prodotto risponde ai requisiti indicati all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE, alle condizioni definite nell’allegato.

**(4)** La direttiva 82/471/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza.

**(5)** Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## **Articolo 1**

Il testo dell'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

## **Articolo 2**

**1.** Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## **Articolo 3**

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## **Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

## Final provisions

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_213_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/104/CE della Commissione ( [GU L 295 del 13.11.2003, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_295_R_TOC) ).

Nell’allegato alla direttiva 82/471/CEE il gruppo di prodotti 1.2.1. è sostituito dal testo seguente:

Nome del gruppo di prodotto Nome del prodotto Designazione del principio nutritivo o identità del microorganismo Substrato di coltura (eventuali specifiche) Caratteristiche di composizione del prodotto Specie animale Disposizioni specifiche «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale Tutti i lieviti — ottenuti dai microorganismi e dai substrati figuranti rispettivamente nelle colonne 3 e 4 — le cui cellule sono state uccise *Saccharomyces cerevisiae* *Saccharomyces carlsbergiensis* *Kluyveromyces lactis* *Kluyveromyces fragilis* Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate Tutte le specie animali *Candida guilliermondii* Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate 16 % minimo di materia secca Suini da ingrasso»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/104/CE della Commissione ().