# REGOLAMENTO (CE) N. 932/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali [^2] , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

**(2)** In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

**(4)** I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

**(5)** Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

**(6)** L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_181_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ( [GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_158_R_TOC) ).

[^2] [GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_161_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ( [GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_158_R_TOC) ).

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione [^1]<br>(in EUR/t) |
| --- | --- | --- |
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro di qualità elevata | 0,00 |
| di qualità media | 0,00 |  |
| di bassa qualità | 0,00 |  |
| 1001 90 91 | Frumento (grano) tenero destinato alla semina | 0,00 |
| ex 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina | 0,00 |
| 1002 00 00 | Segala | 10,86 |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | 22,60 |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina [^2] | 22,60 |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 10,86 |

[^1] Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

[^2] L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

**1.** Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Quotazioni borsistiche Minneapolis Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis Minneapolis Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) HRS2 (14 %) YC3 HAD2 qualità media qualità bassa US barley 2 Quotazione (EUR/t) 142,81 101,90 165,04 155,04 135,04 107,51 Premio sul Golfo (EUR/t) — 9,40 — — — — Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) 10,69 — — — — —

**2.** Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 33,22 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 48,75 EUR/t.

**3.** Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2).

Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

Fob Duluth.

[^1]: Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
[^2]: L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.