# REGOLAMENTO (CE) N. 938/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione [^2] ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

**(2)** A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione [^3] , la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

**(3)** L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In base alle offerte presentate dal 26 al 29 aprile 2004, è fissata una restituzione massima pari a 175,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( [GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_062_R_TOC) ).

[^2] [GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_275_R_TOC) .

[^3] [GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_061_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ( [GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_299_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 ().