# REGOLAMENTO (CE) N. 951/2004 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali [^2] , in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 [^3] , in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

**(2)** A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

**(3)** L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

**(4)** Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per le offerte comunicate dal 30 aprile al 6 maggio 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 21,95 EUR/t.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 7 maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_181_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ( [GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_158_R_TOC) ).

[^2] [GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_147_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ( [GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_203_R_TOC) ).

[^3] [GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_265_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 ().
[^3]: .