# REGOLAMENTO (CE) N. 959/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2004

relativo al rilascio dei titoli di importazione per talune conserve di funghi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi [^1] in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2125/95, se i quantitativi per i quali sono chiesti i titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande e sospende il rilascio di titoli per le domande successive.

**(2)** I quantitativi richiesti il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive.

**(3)** I quantitativi richiesti il 3 e 4 maggio 2004, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina hanno superato i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possono essere rilasciati i titoli e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina in data 3 e 4 maggio 2004 e comunicati alla Commissione il 6 maggio 2004, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per l'88,29 % del quantitativo richiesto.

## **Articolo 2**

I titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2125/95 per i prodotti originari della Cina in data 3 e 4 maggio 2004 e comunicati alla Commissione il 6 maggio 2004, sono rilasciati, corredati dalla dicitura indicata nell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per il 10,68 % del quantitativo richiesto.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_212_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 ( [GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_080_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 ().