# REGOLAMENTO (CE) N. 991/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1100/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e proroga l'impegno accettato con decisione 94/202/CE della Commissione

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (regolamento di base), in particolare l’articolo 8, l’articolo 11, paragrafo 3, l’articolo 21 e l’articolo 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Misure in vigore

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 821/94 [^2] , in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell’Ucraina. Al tempo stesso, con decisione 94/202/CE [^3] , la Commissione ha accettato un impegno offerto dal governo della Russia insieme alla V/O Stankoimport, Mosca, Russia. Con regolamento (CE) n. 1100/2000 [^4] , in seguito ad un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di carburo di silicio (il prodotto in questione) originario della Repubblica popolare cinese (RPC), della Federazione russa (Russia) e dell’Ucraina e la Commissione ha prorogato l’impegno accettato con decisione 94/202/CE per la società russa V/O Stankoimport.

**(2)** L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del 23,3 % per le importazioni del prodotto in questione originario della Russia.

**(3)** L’aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è del 24 % per le importazioni del prodotto in questione originario dell’Ucraina.

**2.** Inchiesta

**(4)** Il 20 marzo 2004, la Commissione ha annunciato mediante la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^5] l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore (le misure) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3 e articolo 22, lettera c), del regolamento di base.

**(5)** Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1 o maggio 2004 (allargamento) e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

**3.** Parti interessate dall’inchiesta

**(6)** Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresa l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004 («UE 10») sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno chiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che l’hanno richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

**(7)** Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

| a) | —: Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) | — | Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) |
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| — | Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) |  |  |

| b) | —: Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina | — | Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina |
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| — | Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ucraina |  |  |

| c) | —: V/O Stankoimport, Russia | — | V/O Stankoimport, Russia |
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| — | V/O Stankoimport, Russia |  |  |

| d) | —: JSC Volzhsky Abrasive Works, Russia. | — | JSC Volzhsky Abrasive Works, Russia. |
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| — | JSC Volzhsky Abrasive Works, Russia. |  |  |

B. PRODOTTO IN ESAME

**(8)** Il prodotto in esame è lo stesso dell’inchiesta originaria, classificabile al codice NC 2849 20 00 .

**(9)** Date le caratteristiche del processo di produzione del carburo di silicio, si ottengono automaticamente diverse qualità del prodotto che possono essere suddivise in due tipi principali, cristallino e metallurgico. Il tipo cristallino, ulteriormente classificabile nei tipi nero e verde, è normalmente utilizzato per la produzione di utensili abrasivi, mole, refrattari di alta qualità, prodotti ceramici, materie plastiche, eccetera, mentre il tipo metallurgico è comunemente utilizzato in fonderia e negli altiforni come elemento portatore del silicio. Come nelle inchieste precedenti, anche in questo caso i due tipi vanno considerati un prodotto unico.

C. RISULTANZE DELL’INCHIESTA

I. CARBURO DI SILICIO ORIGINARIO DELLA RUSSIA

**1.** Osservazioni delle parti interessate

**(10)** L’esportatore russo di cui è stato accettato l'impegno ha sostenuto che il volume delle importazioni oggetto dell'impegno è stato fissato sulla base delle sue vendite sul mercato dell'UE 15 e che, pertanto, l'impegno dovrebbe essere modificato per tenere conto del mercato dell'UE 25. Egli ha inoltre sostenuto che tale riesame fosse necessario per eliminare possibili discriminazioni a favore degli altri esportatori del prodotto in questione nell’UE.

**2.** Osservazioni degli Stati membri

**(11)** Gli Stati membri hanno presentato le loro osservazioni e la maggioranza ha espresso parere positivo sull’opportunità di adeguare le misure per tenere conto dell’allargamento.

**3.** Valutazione

**(12)** L’analisi dei dati e delle informazioni disponibili ha confermato che i volumi delle importazioni del prodotto in questione dalla Russia nell’UE 10 sono significativi. Considerando che il volume delle importazioni oggetto dell’impegno attualmente in vigore è stato fissato sulla base delle importazioni nell'UE 15, esso non tiene conto dell'aumento del volume delle importazioni verso l'UE 25.

**4.** Conclusione

**(13)** In considerazione di quanto precede, si conclude che in vista dell’ampliamento è opportuno adeguare le misure per tenere conto del volume delle importazioni nel mercato dell'UE 10.

**(14)** Il volume originale delle importazioni oggetto dell’impegno relativo all'UE 15 è stato calcolato per ciascun anno successivo e istituito nella seconda metà dell’anno in corso come percentuale del consumo della Comunità relativo all'anno precedente all'anno in corso. L’entità dell’aumento del volume delle importazioni oggetto dell’impegno è stata calcolata utilizzando lo stesso metodo di calcolo.

**(15)** Pertanto, si ritiene opportuno che la Commissione possa accettare una proposta di modifica dell’impegno che rifletta la situazione successiva all’allargamento sulla base del metodo utilizzato di cui al considerando 14.

II. CARBURO DI SILICIO ORIGINARIO DELL’UCRAINA

**1.** Osservazioni delle parti interessate dei paesi di esportazione

**(16)** Le autorità ucraine e il produttore esportatore ucraino hanno sostenuto che a causa dell’alto livello dei dazi antidumping e in conseguenza dell’estensione delle misure all’UE 10, i flussi commerciali tradizionali verso l’UE 10 verrebbero gravemente alterati.

**(17)** In particolare, esse hanno sostenuto che l’improvviso e brusco aumento dei prezzi innescato dall’alto livello dei dazi antidumping renderebbe il prodotto proibitivamente caro per la produzione di bricchette metallurgiche.

**2.** Osservazioni dell’industria comunitaria

**(18)** L’industria comunitaria ha affermato che non intende opporsi ad una proposta di misura intermedia valida per un periodo transitorio e che non influisca negativamente sulla sua situazione.

**3.** Osservazioni degli Stati membri

**(19)** Secondo le autorità della Repubblica ceca, dell’Ungheria e della Repubblica slovacca, dopo l’allargamento si dovrebbe applicare un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in questione dall’Ucraina. Si è affermato al riguardo che il prodotto in questione ha un’importanza significativa per gli utilizzatori industriali finali dell’UE 10, poiché non viene prodotto in questi paesi.

**(20)** Pertanto, alcune autorità hanno concluso che i dazi antidumping relativi alle importazioni del prodotto in questione originario dell'Ucraina dovrebbero essere sospesi.

**4.** Valutazione

**(21)** L’analisi dei dati e delle informazioni disponibili ha confermato che nel 2003 i volumi delle importazioni del prodotto in questione originario dell’Ucraina nell’UE 10 sono stati significativi.

**(22)** Considerato che il prodotto in questione riveste un’importanza significativa per gli utilizzatori finali industriali tradizionali dell’UE 10 e che l'aliquota dei dazi antidumping sono relativamente alti, si è concluso che è nell'interesse della Comunità adeguare gradualmente le misure attualmente in vigore per evitare un impatto negativo repentino ed eccessivo su tutte le parti interessate.

**5.** Conclusione

**(23)** Sono stati presi in considerazione e considerati globalmente tutti tali aspetti e interessi. Ne emerge che gli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell’UE 10 subirebbe un grave pregiudizio dall’applicazione immediata delle attuali misure, se queste non venissero temporaneamente adeguate.

**(24)** D’altro canto, la stessa industria comunitaria ha confermato che un adeguamento temporaneo dei dazi non avrebbe leso indebitamente i suoi interessi, poiché attualmente tale industria non è in grado di soddisfare integralmente la domanda dei clienti dell’UE 10.

**(25)** In tali circostanze, si può ragionevolmente concludere che non è nell’interesse della Comunità applicare i dazi esistenti senza adeguarli e che l’adeguamento temporaneo dei dazi esistenti per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame nell’UE 10 non è tale da compromettere in misura significativa il livello di difesa commerciale auspicato.

**(26)** A tale scopo, si è quindi cercato il modo migliore di difendere l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping pregiudizievoli e contemporaneamente di tenere conto dell’interesse della Comunità attenuando l’impatto economico dei dazi antidumping per gli acquirenti tradizionali dell’UE 10 durante la fase di adeguamento economico successiva all’allargamento.

**(27)** Si è ritenuto che ciò si potesse ottenere nel migliore dei modi esentando dai dazi antidumping, per un periodo transitorio, i volumi tradizionali delle importazioni dall’Ucraina nell’UE 10. Tutte le esportazioni nell'UE 10 superiori a questi volumi tradizionali sarebbero soggette a dazi antidumping normali analoghi a quelli applicabili alle esportazioni nell’UE 15.

**6.** Impegni

**(28)** Avendo esaminato le diverse possibilità, si è deciso che il modo migliore per non interrompere i flussi di esportazione tradizionali nell'UE 10 consiste nell’accettare impegni volontari, con contingenti quantitativi, dalle parti che hanno collaborato. Pertanto, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha suggerito al produttore esportatore interessato di offrire un impegno; tale produttore esportatore del prodotto in questione in Ucraina ha quindi offerto l’impegno.

**(29)** In tale contesto va osservato che, a norma dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base, nel definire le condizioni degli impegni si è tenuto conto delle speciali circostanze dell’allargamento, che costituiscono una misura speciale poiché servono ad adeguare temporaneamente i dazi esistenti per l'UE 25.

**(30)** Sono stati quindi fissati i volumi delle importazioni (massimali) per i produttori esportatori dell’Ucraina, in base alla media dei volumi tradizionali delle loro esportazioni nell’UE 10 nel 2001, 2002 e 2003. Va sottolineato, tuttavia, che gli aumenti anormali dei volumi delle esportazioni nell’UE 10 rilevati negli ultimi mesi del 2003 e nei primi mesi del 2004 sono stati detratti dai volumi tradizionali utilizzati per determinare i massimali.

**(31)** Per le vendite effettuate nell’UE 10 nel quadro dei loro impegni, i produttori esportatori devono accettare di mantenere sostanzialmente invariate le strutture tradizionali di vendita a singoli clienti nell’UE 10. I produttori esportatori devono quindi essere consapevoli che gli impegni offerti possono essere considerati realizzabili, e quindi accettabili, solo se mantengono sostanzialmente invariate, per le vendite da essi coperte, le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai clienti dell'UE 10.

**(32)** I produttori esportatori devono inoltre tener presente che qualora emergesse, nel quadro degli impegni, che le strutture di vendita suddette sono notevolmente cambiate, o che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società, sostituendolo con dazi antidumping definitivi al livello indicato nel regolamento (CE) n. 1100/2000, adeguare il livello del massimale o prendere altre misure correttive.

**(33)** Tutte le offerte di impegni che rispettano le condizioni suddette possono quindi essere accettate dalla Commissione con regolamento della Commissione.

D. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2000

**(34)** In considerazione di quanto precede si deve prevedere, qualora la Commissione accetti gli impegni in un successivo regolamento della Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dal dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1100/2002, modificando tale regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** La Commissione può accettare una proposta di modifica dell’impegno che aumenti il volume delle importazioni oggetto dell’impegno accettato con la decisione 94/202/CE per quanto riguarda le importazioni di carburo di silicio originario della Russia. L’aumento viene calcolato utilizzando lo stesso metodo di calcolo impiegato per il calcolo del massimale originario relativo alla Comunità a 15 Stati membri. Il massimale originario è stato calcolato per ciascun anno successivo e istituito nella seconda metà dell’anno in corso come percentuale del consumo della Comunità relativo all'anno precedente all'anno in corso.

**2.** La Commissione può modificare l’impegno in tale senso.

## **Articolo 2**

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1100/2000 è modificato aggiungendo il seguente paragrafo:

«4. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione. Tali importazioni sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, b) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.».

## **Articolo 3**

Il testo figurante nell'allegato al presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 1100/2000.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004. *Per il Consiglio* *Il Presidente* B. COWEN

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 94 del 13.4.1994, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_094_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/97 ( [GU L 254 del 17.8.1997, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_254_R_TOC) ).

[^3] [GU L 94 del 13.4.1994, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_094_R_TOC) .

[^4] [GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_125_R_TOC) .

[^5] [GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_070_R_TOC) .

«ALLEGATO Nella fattura commerciale relativa al carburo di silicio venduto nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni: 1. Intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO”. 2. Nome della società di cui all'articolo 1 del regolamento [INSERIRE NUMERO] della Commissione che rilascia la fattura commerciale. 3. Numero della fattura commerciale. 4. Data di rilascio della fattura commerciale. 5. Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria. 6. Descrizione esatta delle merci, in particolare: — numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (NCP 1, NCP 2, ecc.), — descrizione in parole semplici delle merci corrispondenti all’NCP in questione (NCP 1: NCP 2:, ecc.), — eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS), — codice NC, — quantità (in tonnellate). 7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi: — il prezzo alla tonnellata, — le condizioni di pagamento applicabili, — le condizioni di consegna applicabili, — sconti e riduzioni complessivi. 8. Nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società. 9. Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: “Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento [INSERIRE NUMERO]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/97 ().
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .