# REGOLAMENTO (CE) N. 993/2004 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2004

che modifica i regolamenti (CEE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo, riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di nitrato d'ammonio originario della Polonia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8, 11, paragrafo 3, 21 e 22, lettera c),

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Dazi in vigore

**(1)** Al termine di un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 658/2002 [^2] , un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio («prodotto in esame») originario della Federazione russa («Russia»). Con il regolamento (CE) n. 132/2001 [^3] il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina.

**(2)** Si tratta di dazi specifici di 47,07 EUR/t nel caso della Russia e di 33,25 EUR/t nel caso dell’Ucraina.

**2.** Inchiesta

**(3)** Il 20 marzo 2004 la Commissione ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^4] , l’avvio di un riesame intermedio parziale dei dazi in vigore («dazi») a norma degli articoli 11, paragrafo 3 e 22, lettera c) del regolamento di base.

**(4)** Il riesame è stato avviato su iniziativa della Commissione per valutare se, a seguito dell’ampliamento dell’Unione europea del 1 o maggio 2004 («ampliamento») e tenendo conto dell'interesse della Comunità, sia necessario adeguare i dazi onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo su tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori, i distributori e i consumatori.

**3.** Parti interessate dall’inchiesta

**(5)** Tutte le parti interessate note alla Commissione, compresi l'industria comunitaria, le associazioni di produttori o di utilizzatori della Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e le loro associazioni, le autorità competenti dei paesi in questione e le parti interessate dei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004 («UE10»), sono state informate dell’apertura dell’inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni per iscritto, di comunicare informazioni e di fornire elementi di prova entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere validi motivi per essere sentite.

**(6)** Le seguenti parti interessate hanno formulato osservazioni al riguardo:

| a) | Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA) | Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA) |
| --- | --- | --- |
| Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (EFMA) |  |  |

| b) | Nak Azot, Mosca, Russia | Nak Azot, Mosca, Russia | OAO “Kirovo – Chepetsky Chimkombinat, Kirovo – Chepetsk, Russia | Cherkasy Azot, Cherkasy, Ucraina | JSC Acron, Vellky Novgorod, Russia. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nak Azot, Mosca, Russia |  |  |  |  |  |
| OAO “Kirovo – Chepetsky Chimkombinat, Kirovo – Chepetsk, Russia |  |  |  |  |  |
| Cherkasy Azot, Cherkasy, Ucraina |  |  |  |  |  |
| JSC Acron, Vellky Novgorod, Russia. |  |  |  |  |  |

B. PRODOTTO IN ESAME

**(7)** Il prodotto in esame è quello oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire il nitrato di ammonio, un fertilizzante solido di azoto di uso comune nel settore agricolo, prodotto in forma di cristalli o granuli a partire da ammoniaca e acido nitrico con un tenore di azoto superiore al 28 % del peso.

**(8)** Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio non in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso).

C. RISULTANZE DELL’INCHIESTA

**1.** Comunicazioni delle parti interessate nei paesi esportatori

**(9)** Tre produttori esportatori russi, un produttore esportatore ucraino e le autorità russe e ucraine hanno dichiarato che, a causa del livello elevato dei dazi antidumping, l’estensione di queste misure all’UE10 avrebbe considerevolmente perturbato i loro flussi commerciali tradizionali nell’UE10.

**(10)** È stato affermato in particolare che i notevoli e repentini aumenti di prezzo causati dall’alto livello dei dazi antidumping avevano reso proibitivo il prodotto per gli utilizzatori finali dell’UE10.

**2.** Osservazioni dell’industria comunitaria

**(11)** L’industria comunitaria ha dichiarato che, sebbene i prezzi medi nell'UE10 fossero nettamente inferiori a quelli dell’Unione europea nella sua composizione fino al 1 o maggio 2004 («UE15»), non si sarebbe opposta ad alcuna proposta di istituire dazi intermedi per un periodo transitorio, semprechè non si ripercuota negativamente sulla sua situazione.

**3.** Osservazioni degli Stati membri

**(12)** Pur dichiarandosi preoccupate, le autorità spagnole non si sono opposte alle misure transitorie proposte dalla Commissione, allineandosi con la posizione degli altri Stati membri.

**(13)** Si è dichiarato che diversi Stati membri dell’UE10 avevano applicato al prodotto in esame misure tali da garantire un certo di livello di protezione nell’UE10, che sono però scadute con l’ampliamento. Le misure in questione erano:

**a)** contingenti di salvaguardia istituiti in Polonia nel giugno 2002 sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e misure di salvaguardia istituite nel dicembre 2002 sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina;

**b)** misure di salvaguardia istituite in Ungheria nel luglio 2003 con un dazio supplementare di 11 600 HUF/t sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina;

**c)** misure di salvaguardia istituite nella Repubblica ceca nel febbraio 2003 con un dazio supplementare del 16 % sulle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e misure di salvaguardia con un dazio supplementare del 35 % sul prodotto in esame originario della Federazione russa.

**(14)** Ciò nonostante, le autorità dell’UE10 hanno ritenuto necessario applicare, dopo l’ampliamento, un regime transitorio speciale alle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina e dalla Russia. Si è affermato al riguardo che il prodotto in esame ha notevole importanza per gli utilizzatori agricoli dell’UE10 in quanto non può essere sostituito agevolmente da un altro prodotto.

**(15)** Occorre inoltre evitare un aumento forte e repentino dei prezzi dei fertilizzanti al potassio per gli agricoltori dell’UE10, per i quali altrimenti sarebbe ancora più difficile adeguarsi alla concorrenza dei produttori agricoli nell’UE15. L’importanza di questo aspetto è confermata dal notevole valore delle esportazioni (circa 59 milioni di EUR all’anno) dall'Ucraina e dalla Russia nell’UE10 rispetto alle esportazioni nell’UE15 da questi paesi, pari a circa 39 milioni di EUR all’anno.

**(16)** Si è quindi affermato che per questi utilizzatori finali dell’UE10 è assolutamente indispensabile poter importare il prodotto in esame nell’UE10 senza che i prezzi subiscano un aumento forte e repentino.

**(17)** Secondo le autorità suddette, quindi, le importazioni nell’UE10 del prodotto in esame originario dell’Ucraina e della Russia devono beneficiare di un trattamento speciale per quanto riguarda i dazi antidumping.

**4.** Valutazione

**(18)** L'analisi eseguita in base ai dati e alle informazioni disponibili ha confermato che esisteva una netta differenza tra i prezzi prevalenti per il prodotto in esame nell’UE10 e nell’UE15 (ad esempio, il prezzo medio nell’UE10 nel 2000-2003 era di 70 EUR/t per il prodotto proveniente dalla Russia e di 84 EUR/t per il prodotto proveniente dall’Ucraina, contro 100 EUR/t e 108 EUR/t nell’UE15 per lo stesso periodo).

**(19)** L’analisi ha rivelato inoltre la notevole entità dei volumi importati nell’UE10 nel 2000-2003 dall’Ucraina e dalla Russia (in media 817 000 t circa).

**5.** Conclusioni

**(20)** Dall’esame globale dei diversi aspetti e interessi suddetti è emerso che applicando immediatamente i dazi in vigore, senza adeguarli temporaneamente, si sarebbe causato un grave pregiudizio agli interessi degli importatori e degli utilizzatori dell'UE10.

**(21)** D’altro canto, la stessa industria comunitaria ha confermato che un adeguamento temporaneo dei dazi non avrebbe leso indebitamente i suoi interessi, poiché attualmente tale industria non è in grado di soddisfare integralmente la domanda dei clienti dell’UE10.

**(22)** Ne consegue che, considerate le circostanze particolari dell’ampliamento, non è nell’interesse della Comunità applicare i dazi esistenti senza adeguarli e che l’adeguamento temporaneo dei dazi esistenti per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame nell’UE10 non avrebbe compromesso in misura considerevole il livello di difesa commerciale auspicato.

**(23)** Si è quindi cercato il modo migliore di tutelare l'industria comunitaria dalle pratiche di dumping pregiudizievoli, tenendo conto dei suoi interessi e attenuando al tempo stesso l’impatto economico dei dazi antidumping per gli acquirenti tradizionali dell’UE10 durante la fase di adeguamento economico successiva all’ampliamento.

**(24)** Viste le misure protettive che esistevano in alcuni Stati membri dell’UE10 prima dell’ampliamento, si è deciso di esentare dai dazi antidumping, per un periodo transitorio, il 50 % dei volumi tradizionalmente importati dall’Ucraina e dalla Russia nell’UE10, vale a dire quelli a cui non si applicano le misure protettive preampliamento nell’UE10, a condizione che, anziché riscuotere dazi antidumping, si aumentino i prezzi all’esportazione applicati a questi Stati membri portandoli a livelli tali da eliminare buona parte del pregiudizio. Tutte le esportazioni nell'UE10 superiori a questi volumi tradizionali sarebbero soggette a dazi antidumping normali come le esportazioni nell’UE15.

**6.** Impegni

**(25)** Avendo esaminato le diverse possibilità, si è deciso che il modo migliore per non interrompere questi flussi di esportazione tradizionali nell'UE10 consisteva nell’accettare impegni volontari, con prezzi minimi all’importazione e contingenti quantitativi, dalle parti che hanno collaborato. A norma dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base, pertanto, la Commissione può proporre impegni ai produttori esportatori interessati.

**(26)** In tale contesto va osservato che, a norma dell’articolo 22, lettera c) del regolamento di base, nel definire le condizioni degli impegni si è tenuto conto delle particolari circostanze dell’ampliamento, che costituiscono una misura speciale poiché servono ad adeguare temporaneamente i dazi esistenti per la Comunità ampliata di 25 Stati membri.

**(27)** Va osservato inoltre che gli impegni non equivarranno direttamente a un dazio antidumping, poiché i prezzi minimi all’importazione potrebbero essere fissati a livelli inferiori alla norma. Diversamente, infatti, il prezzo del prodotto in esame sarebbe proibitivo per gli utilizzatori finali dell’UE10 e, pertanto, contrario all’interesse della Comunità. I produttori esportatori, tuttavia, dovrebbero impegnarsi a portare i loro prezzi a livelli tali da eliminare buona parte del pregiudizio.

**(28)** Si sono quindi stabiliti i volumi d'importazione («massimali») per i produttori esportatori dell’Ucraina e della Russia basandosi sul 50 % dei loro volumi di esportazione tradizionali nell’UE10 per il 2001 e il 2002. Va sottolineato, tuttavia, che gli aumenti anormali dei volumi di esportazione nell’UE10 rilevati negli ultimi mesi del 2003 e nei primi mesi del 2004 sono stati detratti dai volumi tradizionali utilizzati per determinare i massimali.

**(29)** Per le vendite effettuate nell’UE10 nel quadro dei loro impegni, i produttori esportatori devono accettare di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita a clienti individuali nell’UE10. I produttori esportatori devono quindi essere consapevoli che gli impegni offerti possono essere considerati realizzabili, e quindi accettabili, solo se mantengono, per le vendite da essi coperte, le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai clienti dell'UE10.

**(30)** I produttori esportatori devono inoltre tener presente che qualora si riscontrasse, nel quadro degli impegni, che le strutture di vendita suddette sono notevolmente cambiate, o che è diventato difficile o impossibile verificare gli impegni, la Commissione potrebbe revocare l'accettazione dell'impegno della società, sostituendolo con dazi antidumping definitivi al livello indicato nei regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001, adeguare il livello del massimale o prendere altre misure correttive.

**(31)** Tutte le offerte di impegni che rispettano le condizioni suddette possono quindi essere accettate dalla Commissione, con regolamento della Commissione.

D. MODIFICA DEI REGOLAMENTI (CE) N. 658/2002 E (CE) N. 132/2001

**(32)** In considerazione di quanto precede si deve prevedere, qualora la Commissione accetti gli impegni in un successivo regolamento della Commissione, la possibilità di esentare le importazioni nella Comunità effettuate nel quadro di tali impegni dai dazi antidumping istituiti dai regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001, modificando i regolamenti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nel regolamento (CE) n. 658/2002 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis 1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1 a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione. 2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1; b) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»

## **Articolo 2**

Nel regolamento (CE) n. 132/2001 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis 1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1, a condizione che siano prodotte da società i cui impegni sono accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nel regolamento della Commissione pertinente, modificato periodicamente, e che l’importazione sia conforme alle disposizioni del medesimo regolamento della Commissione. 2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui all’articolo 1; b) venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato; e c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»

## **Articolo 3**

Il testo di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunto ai regolamenti (CE) n. 658/2002 e 132/2001.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2004. *Per il Consiglio* *Il Presidente* B. COWEN

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_102_R_TOC) .

[^3] [GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_023_R_TOC) .

[^4] [GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_070_R_TOC) .

«ALLEGATO Nella fattura commerciale relativa alle lamiere dette ”magnetiche”, a grani orientati, vendute nella Comunità dalla società assoggettata all'impegno devono essere indicate le seguenti informazioni: 1. intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO» 2. Nome della società di cui all'articolo 1 del regolamento [INSERIRE NUMERO] della Commissione che rilascia la fattura commerciale 3. Numero della fattura commerciale 4. Data di rilascio della fattura commerciale 5. Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria 6. Descrizione esatta delle merci, in particolare: — numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (NCP 1, NCP 2, ecc.), — descrizione in parole semplici delle merci corrispondenti all’NCP in questione (NCP 1: NCP 2:, ecc.), — eventualmente, numero di codice del prodotto della società (CPS), — codice NC, — quantità (in tonnellate). 7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi: — il prezzo alla tonnellata, — le condizioni di pagamento applicabili, — le condizioni di consegna applicabili, — sconti e riduzioni complessivi. 8. Nome della società che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno viene rilasciata direttamente dalla società. 9. Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con il regolamento [...]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .