# REGOLAMENTO (CE) N. 1056/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli [^2] , prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^3] .

**(2)** Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura [^4] concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il 2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i limoni, le uve da tavola, le pere, le albicocche, le pesche, comprese le pesche noci, e le prugne.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_193_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 98](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( [GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) ).

[^4] [GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

«ALLEGATO Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione. Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Livelli limite (tonnellate) 78.0015 ex 0702 00 00 Pomodori — dal 1 o ottobre al 31 maggio 206 245 78.0020 — dal 1 o giugno al 30 settembre 10 586 78.0065 ex 0707 00 05 Cetrioli — dal 1 o maggio al 31 ottobre 11 924 78.0075 — dal 1 o novembre al 30 giugno 8 560 78.0085 ex 0709 10 00 Carciofi — dal 1 o novembre al 30 giugno 1 357 78.0100 0709 90 70 Zucchine — dal 1 o gennaio al 31 dicembre 18 056 78.0110 ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50 Arance — dal 1 o dicembre al 31 maggio 404 503 78.0120 ex 0805 20 10 Clementine — dal 1 o novembre a fine febbraio 164 111 78.0130 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi — dal 1 o novembre a fine febbraio 89 273 78.0155 78.0160 ex 0805 50 10 Limoni — dal 1 o giugno al 31 dicembre — dal 1 o gennaio al 31 maggio 342 761 12 938 78.0170 ex 0806 10 10 Uve da tavola — dal 21 luglio al 20 novembre 227 815 78.0175 ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 Mele — dal 1 o gennaio al 31 agosto 638 996 78.0180 — dal 1 o settembre al 31 dicembre 25 380 78.0220 ex 0808 20 50 Pere — dal 1 o gennaio al 30 aprile 257 158 78.0235 — dal 1 o luglio al 31 dicembre 27 497 78.0250 ex 0809 10 00 Albicocche — dal 1 o giugno al 31 luglio 4 123 78.0265 ex 0809 20 95 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide — du 21 mai au 10 agosto 32 863 78.0270 ex 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci — dall’11 giugno al 30 settembre 6 808 78.0280 ex 0809 40 05 Prugne — dall’11 giugno al 30 settembre 51 276 »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 783/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ().
[^4]: .