# REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2004

che determina, per la campagna 2004/2005, l’aiuto per le pesche destinate alla trasformazione nell’ambito del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^2] , la Commissione pubblica l’importo degli aiuti da applicare per questi prodotti, tra cui le pesche, previa verifica del rispetto dei massimali stabiliti all’allegato III del regolamento (CE) n. 2201/96.

**(2)** La media dei quantitativi di pesche trasformate nell’ambito del regime di aiuti, nel corso delle tre campagne precedenti, è inferiore al massimale comunitario. L’importo dell'aiuto da applicare per la campagna 2004/2005, in ciascuno Stato membro interessato, deve quindi corrispondere a quello stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna 2004/2005, l’importo dell'aiuto previsto dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 ammonta per le pesche a 47,70 EUR/t.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso è applicabile per la campagna 2004/2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 ( [GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_064_R_TOC) ).

[^2] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 ( [GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_072_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2004 ().