# REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda il termine per la stipula dei contratti di coltivazione tra i produttori e i primi trasformatori di tabacco greggio per il raccolto 2004

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [^1] , in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio [^2] , fissa il termine per la stipula dei contratti di coltivazione al 30 maggio, salvo forza maggiore. Nell’attesa dell’adozione di un nuovo regime di sostegno del tabacco greggio nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [^3] , i produttori e i primi trasformatori non hanno potuto stipulare i contratti di coltivazione nei tempi previsti. Occorre pertanto prorogare il termine in questione per il raccolto 2004.

**(2)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per il raccolto 2004, in deroga all’articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2848/98, salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 giugno 2004.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 31 maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_215_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ( [GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_345_R_TOC) ).

[^2] [GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_358_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

[^3] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 ().