# REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 549/2000 che fissa i centri d’intervento del riso

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

viste le regole generali dell'organizzazione comune del mercato del riso stabilite dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio [^1] , in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 549/2000 della Commissione [^2] , che fissa i centri d’intervento del riso, deve includere l’indicazione relativa ai centri d’intervento del riso dell’Ungheria, unica produttrice di riso fra i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1 o maggio 2004. L’indicazione in questione deve includere i centri d’intervento del riso ungherese per l’attuazione dell’intervento a decorrere dal 10 maggio 2004, conformemente al regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione [^3] .

**(2)** L’Ungheria ha designato due centri d’intervento del riso per l’intervento sul mercato del riso.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 549/2000 della Commissione, in cui figurano le regioni produttrici di riso ed i centri d’intervento, è così modificato:

Viene aggiunta l’Ungheria come punto 6 nel seguente modo:

| Regione | Centro d’intervento |
| --- | --- |
| Grande pianura settentrionale | Karcag |
| Grande pianura meridionale | Szarvas» |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_329_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ( [GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_062_R_TOC) ).

[^2] [GU L 67 del 15.03.2000, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_067_R_TOC) .

[^3] [GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_098_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 ( [GU L 90 del 27.3.2004, pag. 54](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_090_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 579/2004 ().