# REGOLAMENTO (CE) N. 1106/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2004

che deroga, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, al regolamento (CE) n. 2316/1999 per quanto riguarda l’uso delle superfici a riposo in taluni Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [^1] , in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [^2] , stabilisce le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per taluni seminativi. In ossequio all’articolo 19, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto e, salvo altrimenti disposto, non possono né essere utilizzate per produzioni agricole né essere destinate ad un uso lucrativo.

**(2)** L’estrema siccità verificatasi nel 2003 in alcune regioni della Comunità ha inciso gravemente sugli approvvigionamenti di foraggio, riducendo a livelli minimi le scorte di foraggio di cui disponevano le aziende alla fine dell'inverno 2003.

**(3)** Una deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999, che consenta agli Stati membri colpiti di utilizzare per l’alimentazione del bestiame le superfici dei seminativi ritirate dalla produzione, potrebbe ridurre i rischi connessi all’approvvigionamento per la prossima campagna. Tuttavia, è necessario impedire in modo efficace che dette superfici siano utilizzate a scopo lucrativo.

**(4)** Inoltre, a causa della siccità, il numero di alberi colpiti da scolitidi è superiore alla norma e occorre quindi aumentare temporaneamente la capacità di stoccaggio di legname tagliato. L’uso di superfici ritirate dalla produzione nell’ambito del regime per i seminativi per la campagna 2004/2005 potrebbe sopperire alla situazione consentendo lo stoccaggio temporaneo del legname in questione. È quindi opportuno derogare al regolamento (CE) n. 2316/1999. Tuttavia, occorre adottare misure atte a garantire che tali superfici siano rese disponibili senza scopo lucrativo.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** In deroga all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, gli Stati membri possono consentire che le superfici dichiarate a riposo per la campagna 2004/2005 siano utilizzate per l’alimentazione del bestiame, secondo le condizioni e i criteri da essi stabiliti.

**2.** Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure necessarie affinché le superfici a riposo di cui al paragrafo 1 non siano utilizzate a scopo lucrativo e, in particolare, provvedono affinché le colture ivi prodotte non beneficino di aiuti alla produzione di foraggi essiccati ai sensi del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio [^3] .

## **Articolo 2**

**1.** In deroga all’articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, le superfici dichiarate a riposo per la campagna 2004/2005 possono essere utilizzate per lo stoccaggio di legname nelle regioni colpite da scolitidi indicate dagli Stati membri.

**2.** Gli Stati membri interessati prendono tutte le misure necessarie per garantire che le superfici a riposo siano destinate allo stoccaggio senza scopo lucrativo.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione le misure adottate in virtù del presente regolamento.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_280_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 ( [GU L 34 del 6.2.2004, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_034_R_TOC) ).

[^3] [GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_063_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 206/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().