# REGOLAMENTO (CE) N. 1120/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2004

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 [^2] , in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) [^3] , in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

**(2)** Le domande di titoli presentate fra il 1 o e il 10 giugno 2004 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

**(3)** Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1 o luglio 2004, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 tonnellate.

**(4)** Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi [^4] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 2004, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

| —: 780 tonnellate originarie del Botswana, | — | 780 tonnellate originarie del Botswana, | — | 25 tonnellate originarie dello Swaziland, | — | 650 tonnellate della Namibia, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 780 tonnellate originarie del Botswana, |  |  |  |  |  |
| — | 25 tonnellate originarie dello Swaziland, |  |  |  |  |  |
| — | 650 tonnellate della Namibia, |  |  |  |  |  |

| —: 600 tonnellate originarie del Botswana, | — | 600 tonnellate originarie del Botswana, | — | 200 tonnellate originarie della Namibia. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | 600 tonnellate originarie del Botswana, |  |  |  |
| — | 200 tonnellate originarie della Namibia. |  |  |  |

## **Articolo 2**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di luglio 2004 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

| Botswana: | 15 476 tonnellate, |
| --- | --- |
| Kenia: | 142 tonnellate, |
| Madagascar: | 7 579 tonnellate, |
| Swaziland: | 3 274 tonnellate, |
| Zimbabwe: | 9 100 tonnellate, |
| Namibia: | 9 335 tonnellate. |

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_348_R_TOC) .

[^3] [GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_333_R_TOC) .

[^4] [GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1972_302_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ().