# REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 43/2003 recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti a favore delle produzioni locali di prodotti vegetali nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 43/2003 della Commissione [^2] ha stabilito, all’allegato IV, gli importi e le quantità massime relative agli aiuti alla commercializzazione locale per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001.

**(2)** L’applicazione di tale misura nel 2003 ha mostrato che l’utilizzo delle quantità massime varia estremamente da un prodotto all’altro. Si è accertato infatti che le quantità relative a taluni prodotti rimangono sistematicamente inutilizzate, mentre altri prodotti sono oggetto di domande che superano le quantità massime, il che comporta l’utilizzo di un coefficiente di riduzione dell'aiuto. Sembra quindi giustificato ridistribuire le quantità fra i prodotti, in modo da seguire le tendenze constatate, ed effettuare alcuni adeguamenti degli importi degli aiuti relativi a taluni prodotti, in base all’esperienza ed ai risultati registrati, per una più efficace utilizzazione delle risorse.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 43/2003.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione per i prodotti interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 43/2003 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso è applicabile:

**a)** relativamente alle quantità indicate nella colonna III del nuovo allegato IV, a decorrere dal 1 o gennaio 2004;

**b)** relativamente agli importi degli aiuti indicati nelle colonne IV e V del nuovo allegato IV, ai contratti conclusi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 ( [GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_008_R_TOC) ).

[^2] [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1812/2003 ( [GU L 265 del 16.10.2003, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_265_R_TOC) ).

«ALLEGATO IV MADERA Prodotti di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1453/2001 Quantità massime di cui all’articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001, per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre. ORTOFRUTTICOLI Colonna I Colonna II Colonna III Colonna IV Colonna V Categorie di prodotti Codici NC Prodotti Quantità (t) Aiuto (EUR/t) A ex 0703 10 19 Altre cipolle 1 500 100 200 ex 0706 10 00 Carote ex 0706 10 00 Navoni ex 0706 90 90 Altri ex 0714 20 Patate dolci ex 0714 90 90 Igname 0807 11 Cocomeri B ex 0703 90 00 Porri 700 125 250 ex 0704 90 90 Altri cavoli ex 0706 90 90 Bietola rossa (o da orto) ex 0708 90 00 Fave 0709 90 60 Mais dolce 0709 Altri ortaggi non nominati altrove 0805 10 Arance 0805 50 10 Limoni 0808 10 Mele 0808 20 50 Pere ex 0809 30 Pesche 0809 40 05 Susine 0810 Altre frutta non nominate altrove C 0702 00 00 Pomodori 1 250 150 300 0704 10 00 Cavolfiori e broccoli ex 0705 Lattughe 0707 00 05 Cetrioli 0708 10 00 Piselli 0709 90 10 Insalate 0709 90 70 Zucchine ex 0709 90 90 Altri ortofrutticoli ex 0802 40 00 Castagne e marroni 0804 30 00 Ananassi ex 0804 40 00 Avocadi ex 0804 50 00 Guaiave ex 0805 20 50 Mandarini 0809 10 00 Albicocche 0810 50 00 Kiwi 0703 20 00 Agli 0708 20 00 Fagiolini ex 0709 60 10 Peperoni dolci ex 0709 90 90 Altri ortofrutticoli non nominati altrove 0802 31 00 Noci con guscio ex 0804 50 00 Manghi 0805 20 70 Tangerini 0806 10 10 Uve fresche da tavola 0807 20 00 Papaie 0809 20 95 Ciliegie 0810 10 00 Fragole ex 0810 90 40 Passiflore ex 0810 90 95 Altre frutta tropicali D 0701 90 Patate 10 000 80 240 FIORI FRESCHI RECISI Colonna I Colonna II Colonna III Colonna IV Colonna V Categorie di prodotti Codici NC Prodotti Quantità (pezzi) Aiuto (EUR/1 000 pezzi) Aiuto (EUR/1 000 pezzi) A 0603 10 10 Rose 2 000 000 50 100 0603 10 20 Garofani 0603 10 40 Gladioli 0603 10 50 Crisantemi 0603 10 80 Altri fiori freschi 0603 90 00 Altri fiori (non freschi) 0604 00 00 Fogliame B 0603 10 80 Proteas 300 000 120 240 C 0603 10 30 Orchidee 900 000 140 280 0603 10 80 Anthurium 0603 10 80 Strelitzie e Heliconias D 0601 10 00 Bulbi 20 000 50 100 0601 20 00 Bulbi »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1812/2003 ().