# REGOLAMENTO (CE) N. 1140/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2004

che sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti della pesca originari di Ceuta e Melilla

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 656/2000 [^1] , il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per certi prodotti della pesca, originari di Ceuta, che sono scaduti il 31 dicembre 2002.

**(2)** Nell'ottobre 2002 la Spagna ha chiesto di prorogare la validità dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 656/2000, motivando la richiesta con argomenti di carattere sociale ed economico riguardanti Ceuta, illustrando i vincoli ai quali è sottoposta la sua economia e le difficoltà affrontate dall'industria ittica locale. La richiesta viene motivata con la situazione economica di Ceuta che rende necessaria l'adozione di misure preferenziali per agevolare le sue esportazioni verso la Comunità.

**(3)** Con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 24 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra [^2] , la Comunità ha sospeso totalmente i dazi all'importazione della tariffa doganale comune di un'ampia gamma di prodotti della pesca originari del Marocco. Le importazioni di questi prodotti nella Comunità non sono soggette ad alcuna limitazione quantitativa e la loro gamma è molto più ampia di quella dei prodotti contemplati dai contingenti tariffari aperti per Ceuta. Dato che il Marocco circonda i territori di Ceuta e Melilla sulla terraferma, è opportuno impedire ulteriori discriminazioni e concedere a Ceuta e Melilla un trattamento preferenziale per la stessa gamma di prodotti della pesca, in modo da fornire opportunità commerciali analoghe e promuovere lo sviluppo economico di questi territori.

**(4)** Poiché l'accordo di associazione con il Marocco non prevede alcuna limitazione temporale per l'applicazione del trattamento preferenziale per i prodotti della pesca, il presente regolamento non dovrebbe introdurre alcun limite di tempo.

**(5)** L'ammissibilità alle sospensioni tariffarie introdotte dal presente regolamento è soggetta alle norme di origine stabilite nel regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla [^3] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato, originari di Ceuta e Melilla, sono totalmente sospesi.

## **Articolo 2**

La prova del carattere originario dei prodotti è fornita ai sensi del regolamento (CE) n. 82/2001.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2004. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. WALSH

[^1] [GU L 80 del 31.3.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_080_R_TOC) .

[^2] [GU L 70 del 18.3.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_070_R_TOC) .

[^3] [GU L 20 del 20.1.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_020_R_TOC) .

Prodotti originari di Ceuta e Melilla per i quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi

| Codice NC | Designazione |
| --- | --- |
| Capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
|  | Preparazioni e conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati |
| 1604 11 00 | Salmoni |
| 1604 12 | Aringhe |
| 1604 13 | Sardine, alacce e spratti |
| 1604 14 | Tonni, palamite e boniti ( *Sarda* spp.) |
| 1604 15 | Sgombri |
| 1604 16 00 | Acciughe |
| 1604 19 10 | Salmonidi, diversi dai salmoni |
| da 1604 19 31 a 1604 19 39 | Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [ *Euthynnus (Katsuwonus) pelami* ] |
| 1604 19 50 | Pesci della specie *Orcynopsis unicolor* |
| da 1604 19 91 a 1604 19 98 | Altri pesci |
|  | Altre preparazioni e conserve di pesci |
| 1604 20 05 | Preparazioni di surimi |
| 1604 20 10 | di salmoni |
| 1604 20 30 | di salmonidi, diversi dai salmoni |
| 1604 20 40 | di acciughe |
| 1604 20 50 | di sardine, boniti, di sgombri delle specie *Scomber scombrus* e *Scomber japonicus* ; di pesci delle specie *Orcynopsis unicolor* |
| 1604 20 70 | di tonni, di palamite e altri pesci del genere *Euthynnus* |
| 1604 20 90 | di altri pesci |
|  | Caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
| 1604 30 | Caviale e suoi succedanei |
|  | Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
| 1605 10 00 | Granchi |
| 1605 20 | Gamberetti |
| 1605 30 | Astici |
| 1605 40 00 | Altri crostacei |
| 1605 90 11 | Mitili ( *Mytilus* spp., *Perna* spp.), in recipienti ermeticamente chiusi |
| 1605 90 19 | Altri mitili |
| 1605 90 30 | Altri molluschi |

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .