# REGOLAMENTO (CE) N. 1184/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

**(2)** L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.

**(3)** Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81 .

**(4)** A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602 , è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

**(5)** A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

**(6)** È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [^2] .

**(7)** È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio [^3] , nella direttiva 94/65/CE del Consiglio [^4] e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio [^5] .

**(8)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

— nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,

— nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,

— nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 28 giugno 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ( [GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_156_R_TOC) ).

[^2] [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ( [GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_020_R_TOC) ).

[^3] [GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOX_1964_121_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ( [GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_243_R_TOC) ).

[^4] [GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_368_R_TOC) .

[^5] [GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1977_026_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ( [GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_010_R_TOC) ).

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 0210 11 31 9110 | P08 | EUR/100 kg | 59,50 |
| 0210 11 31 9910 | P08 | EUR/100 kg | 59,50 |
| 0210 19 81 9100 | P08 | EUR/100 kg | 59,50 |
| 0210 19 81 9300 | P08 | EUR/100 kg | 59,50 |
| 1601 00 91 9120 | P08 | EUR/100 kg | 21,50 |
| 1601 00 99 9110 | P08 | EUR/100 kg | 16,50 |
| 1602 41 10 9110 | P08 | EUR/100 kg | 32,00 |
| 1602 41 10 9130 | P08 | EUR/100 kg | 19,00 |
| 1602 42 10 9110 | P08 | EUR/100 kg | 25,00 |
| 1602 42 10 9130 | P08 | EUR/100 kg | 19,00 |
| 1602 49 19 9130 | P08 | EUR/100 kg | 19,00 |
| P08: Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania. |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003 ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE ().
[^4]: .
[^5]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE ().