# REGOLAMENTO (CE) N. 1210/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2004/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma del regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi [^2] sono considerati «prezzi rappresentativi» i prezzi cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, fissati a norma del regolamento (CE) n. 784/68 della Commissione [^3] . Tali prezzi si intendono fissati per le qualità tipo definite rispettivamente all'allegato I, punti I e II, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**(2)** Per la fissazione di tali prezzi rappresentativi occorre tener conto di tutte le informazioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/68, salvo nei casi di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

**(3)** Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, per lo zucchero bianco occorre applicare alle offerte accolte le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 784/68. Per lo zucchero greggio, occorre invece applicare il metodo dei coefficienti correttori definito alla lettera b), paragrafo 1, dello stesso articolo 5.

**(4)** Qualora esista una differenza tra il prezzo limite del prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95.

**(5)** Occorre fissare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti considerati, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna 2004/2005 sono fissati i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 indicati in allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2004. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell’Agricoltura*

[^1] [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( [GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_006_R_TOC) ).

[^2] [GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_141_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ( [GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_085_R_TOC) ).

[^3] [GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1968_145_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 ( [GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_034_R_TOC) ).

Prezzi rappresentativi e dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di prodotti del codice NC 1702 90 99 per la campagna 2004/2005

| Codice NC | Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto | Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
| --- | --- | --- |
| 1701 11 10 [^1] | 17,39 | 7,61 |
| 1701 11 90 [^1] | 17,39 | 13,77 |
| 1701 12 10 [^1] | 17,39 | 7,42 |
| 1701 12 90 [^1] | 17,39 | 13,26 |
| 1701 91 00 [^2] | 19,64 | 16,66 |
| 1701 99 10 [^2] | 19,64 | 11,21 |
| 1701 99 90 [^2] | 19,64 | 11,21 |
| 1702 90 99 [^3] | 0,20 | 0,44 |

[^1] Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio ( [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) ).

[^2] Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio ( [GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_178_R_TOC) ).

[^3] Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

[^1]: Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio ().
[^2]: Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio ().
[^3]: Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.