# REGOLAMENTO (CE) N o 1252/2004 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

recante apertura degli acquisti di burro in taluni Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [^2] , in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti a 90 % del prezzo di intervento vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

**(2)** Sulla base dei prezzi di mercato comunicati dai nuovi Stati membri dal 1 o maggio 2004, la Commissione ha constatato che in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, nella Repubblica ceca ed in Slovacchia i prezzi di mercato sono rimasti inferiori al 92 % del prezzo di intervento per due settimane consecutive. Conseguentemente, nei citati Stati membri devono essere aperti gli acquisti effettuati dagli organismi di intervento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, nella Repubblica ceca e in Slovacchia.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_333_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 ( [GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_149_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 ().