# REGOLAMENTO (CE) N. 1258/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2004

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari [^1] in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, e l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Portogallo ha trasmesso alla Commissione sei domande di registrazione, in quanto indicazioni geografiche protette, relative alle seguenti denominazioni: «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba», «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba», «Paia de Lombo de Estremoz e Borba», «Morcela de Estremoz e Borba», «Chouriço grosso de Estremoz e Borba», «Paia de Estremoz e Borba».

**(2)** A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento è stato constatato che le domande erano conformi al medesimo e, in particolare, comprendevano tutti gli elementi ivi indicati all’articolo 4.

**(3)** Gli elementi principali dei disciplinari relativi alle domande di registrazione di dette denominazioni sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 27 aprile 2002 [^2] .

**(4)** La Repubblica italiana ha inviato alla Commissione alcune dichiarazioni in opposizione alla registrazione di tali denominazioni, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

**(5)** Tali dichiarazioni riguardavano il mancato rispetto delle condizioni previste all’articolo 2 del regolamento ed erano ammissibili in virtù dell'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento. La Commissione ha invitato gli Stati membri in questione a cercare di pervenire a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

**(6)** Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica italiana entro il termine di tre mesi, la Commissione deve prendere una decisione conformemente alla procedura prevista all’articolo 15.

**(7)** In primo luogo, secondo la Repubblica italiana, poiché la zona geografica di produzione della materia prima non era delimitata con precisione, non può essere certificata la prova dell’origine. Inoltre, per quanto riguarda la razza utilizzata, poiché non viene dichiarata la possibilità di fare ricorso ad incroci, la prova dell’origine è insufficiente anche nel caso dell’eventuale esistenza del libro genealogico di detta razza.

**(8)** Trattandosi di IGP, per ciascuna delle sei denominazioni sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto la zona di trasformazione è delimitata con precisione e il legame è giustificato da una reputazione e da caratteristiche organolettiche particolari. L’argomentazione della Repubblica italiana non è pertinente, perché in questo caso la prova dell’origine deve riguardare la prova della trasformazione nella zona geografica delimitata e non la prova dell’origine della materia prima. Il disciplinare può tuttavia contemplare criteri obiettivi relativi alla scelta della materia prima.

**(9)** In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che l’affermazione di una tradizione produttiva presso impianti «debitamente riconosciuti» non è valida se non sono menzionati i parametri da osservare e il soggetto cui è concesso il riconoscimento. Oltre a ciò, le domande di registrazione non descrivono le fasi e i parametri da osservare nel processo produttivo, quali ad esempio i tempi e la temperatura di affumicazione e le possibilità e i metodi di stagionatura secondo le tecniche tradizionali.

**(10)** I fascicoli forniti a sostegno delle domande di registrazione dimostrano che gli stabilimenti riconosciuti sono repertoriati e sottoposti a controlli che consentono di verificare il rispetto dei parametri specificati nei disciplinari. Le fasi e i parametri da osservare nel processo produttivo sono illustrati in dettaglio nei disciplinari depositati presso la Commissione.

**(11)** In terzo luogo, secondo la Repubblica italiana, le domande di registrazione di tali denominazioni avrebbero lo scopo di differenziare, a livello commerciale, prodotti fortemente analoghi piuttosto che sancire l’esistenza di una diversità della produzione agricola, incoraggiata nel secondo considerando del regolamento (CEE) n. 2081/92.

**(12)** Stando ai disciplinari depositati presso la Commissione e alle informazioni complementari fornite dalla delegazione portoghese, i prodotti presentano differenze considerevoli, sia dal punto di vista dei tagli di carne utilizzati, della salagione, del tipo e della durata dell’essiccazione, del tipo di involucro utilizzato, delle dimensioni dei pezzi di carne e di grasso nonché della dimensione, della forma e del gusto dei prodotti finiti. Inoltre, i prodotti sono designati con termini diversi.

**(13)** L’analisi formale dei disciplinari relativi alle denominazioni «Paia de Toucinho de Estremoz e Borba», «Chouriço de Carne de Estremoz e Borba», «Paia de Lombo de Estremoz e Borba», «Morcela de Estremoz e Borba», «Chouriço grosso de Estremoz e Borba» e «Paia de Estremoz e Borba» non ha rivelato alcun errore manifesto di valutazione.

**(14)** Tali denominazioni possono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere tutelate sul piano comunitario come indicazioni geografiche protette.

**(15)** L’allegato del presente regolamento completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [^3] .

**(16)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell’allegato del presente regolamento, che sono iscritte in quanto indicazioni geografiche protette (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 8 luglio 2004. *Per la Commissione* Franz FISCHLER *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU C 102 del 27.4.2002, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2002_102_R_TOC) .

[^3] [GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_327_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1165/2004 ( [GU L 224 del 25.6.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_224_R_TOC) ).

PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL’ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

Prodotti a base di carne

PORTOGALLO

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba (IGP)

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba (IGP)

Paia de Lombo de Estremoz e Borba (IGP)

Morcela de Estremoz e Borba (IGP)

Chouriço grosso de Estremoz e Borba (IGP)

Paia de Estremoz e Borba (IGP)

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1165/2004 ().